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Sentenza — n. 26260/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26260/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26260/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile perché proposta oltre il termine fissato dall'art. 629-bis c.p.p. l'istanza di rescissione del giudicato proposta da Moufid Ayoub avverso la sentenza del 18 ottobre 2021 divenuta irrevocabile con la quale il Tribunale di Genova lo ha condannato per il reato di furto aggravato.

Regesto Legislator

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art. 629-bis c.p, art. 606 comma 1 c.p, art. 175 c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 26260/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Anzitutto va ricordato che la denunzia cumulativa e promiscua di tutti i vizi elencati dall'art. 606 comma 1 c.p.p. rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento ritardo ingiustificato dell'azione penale abbandono del procedimento penale istanza di ricusazione tardiva abbandono del procedimento per truffa restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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art. 629-bis c.p
Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile perché proposta oltre il termine fissato dall'art. 629-bis c.p.p.
art. 606 comma 1 c.p
Anzitutto va ricordato che la denunzia cumulativa e promiscua di tutti i vizi elencati dall'art. 606 comma 1 c.p.p.
art. 175 c.p
Né risulta che il ricorrente abbia proposto, come era invece sua facoltà, richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., limitandosi apparentemente e in maniera confusa a lamentare con il ricorso la mancata adozione d'ufficio di un tale provvedimento da parte della Corte.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOUFID AYOUB nato il 31/10/1998 avverso l'ordinanza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppina Casella, che ha richiesto dichiararsi kinammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile perché proposta oltre il termine fissato dall'art. 629-bis c.p.p. l'istanza di rescissione del giudicato proposta da Moufid Ayoub avverso la sentenza del 18 ottobre 2021 divenuta irrevocabile con la quale il Tribunale di Genova lo ha condannato per il reato di furto aggravato.

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale, violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e vizi di motivazione in merito alla ritenuta intempestività dell'istanza di rescissione. Lamenta il ricorrente che la Corte non avrebbe tenuto conto delle cause di forza maggiore che non hanno consentito una più tempestiva proposizione dell'istanza e che la difesa, contrariamente a quanto sostenuto, aveva esposto nel corso della discussione orale e che il ricorso riassume. Gli stessi vizi vengono dedotti con il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa motivazione sul merito dell'istanza, esponendo le ragioni della sua ritenuta fondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Anzitutto va ricordato che la denunzia cumulativa e promiscua di tutti i vizi elencati dall'art. 606 comma 1 c.p.p. rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett.

c) e 591, comma primo, lett. c), c.p.p., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (ex multis Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Pg in proc. Rugiano, Rv. 264535). In tal senso deve allora rilevarsi come entrambi i motivi proposti denunzino contestualmente i vizi previsti dalle lett. b), c), d) ed e) del citato art. 606 senza precisare partitamente nel loro svolgimento a quali degli stessi debbano essere correlate le doglianze articolate, sostanzialmente rimettendo indebitamente a questa Corte tale compito, il che, come detto, rende inammissibile per difetto di specificità il ricorso.

3. Non di meno il ricorso è anche manifestamente infondato, posto che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto tardiva l'istanza di rescissione in quanto proposta - come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente - oltre il termine perentoriamente fissato dal secondo comma dell'art. 629-bis c.p.p., facendo buon governo del consolidato insegnamento di legittimità per cui il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta di rescissione decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, Rv. 281925).

Altrettanto correttamente il provvedimento impugnato ha ritenuto non documentate le difficoltà asseritamente incontrate dal ricorrente nel predisporre l'istanza e che per sua stessa ammissione sarebbero state prospettate solo nel corso della discussione orale dinanzi alla Corte territoriale. Difficoltà che comunque, sia detto per inciso, non avrebbero comunque impedito al Moufid di proporre nei termini l'istanza prospettando la mancata conoscenza del processo. Né risulta che il ricorrente abbia proposto, come era invece sua facoltà, richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., limitandosi apparentemente e in maniera confusa a lamentare con il ricorso la mancata adozione d'ufficio di un tale provvedimento da parte della Corte.

Infine dalla manifesta infondatezza del primo motivo discende quella del secondo, posto che una volta rilevata la tardività della richiesta e dunque la sua inammissibilità, correttamente il giudice a quo non è entrato nel merito della sua fondatezza.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore