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Sentenza — n. 26255/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26255/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26255/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, la sentenza del 12 maggio 2022 del Tribunale di Bari che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Girolamo Giammaria e Giovanni Giammaria per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 61 nn. 5 e 7 cod. pen. e dall'esposizione alla pubblica fede, oltre che dalla recidiva reiterata specifica, e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 152 cod. pen, art. 587 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26255/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Girolamo Giammaria, proposto in data 3 febbraio 2023, è tardivo. Difatti la sentenza di appello è stata pronunciata in data 23 novembre 2022 con motivazione contestuale. Il termine per la proposizione del ricorso, pari a giorni quindici ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., scadeva in data 9 dicembre 2022, considerato che il giorno 8 dicembre è festivo.

Parole chiave

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attenuazione della pena aggravamento della pena modifica della sentenza procedura di revisione penale alleggerimento della pena furto aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Giovanni Giammaria, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si duole dell'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 152 cod. pen
150 e l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod. pen., avendo la persona offesa rimesso la querela.
art. 587 cod. proc. pen
Conseguentemente, la estinzione del reato per intervenuta remissione, essendo pronunciata per una causa non esclusivamente limitata alla posizione del coimputato Giovanni Giammaria, è in grado di estendere i suoi effetti nei confronti di Girolamo Giammaria ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Giammaria Girolamo, nato a Bari il 31/05/1974 2. Giammaria Giovanni, nato a Bari il 01/11/1975 avverso la sentenza del 23/11/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente Girolamo Giammaria, avv. Renato D'Erasmo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, la sentenza del 12 maggio 2022 del Tribunale di Bari che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Girolamo Giammaria e Giovanni Giammaria per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 61 nn. 5 e 7 cod. pen. e dall'esposizione alla pubblica fede, oltre che dalla recidiva reiterata specifica, e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Giovanni Giammaria, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si duole dell'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche Girolamo Giammaria, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi ad un solo motivo con il quale deduce il sopravvenuto regime di procedibilità a querela in conseguenza dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod. pen., avendo la persona offesa rimesso la querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Girolamo Giammaria, proposto in data 3 febbraio 2023, è tardivo. Difatti la sentenza di appello è stata pronunciata in data 23 novembre 2022 con motivazione contestuale. Il termine per la proposizione del ricorso, pari a giorni quindici ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., scadeva in data 9 dicembre 2022, considerato che il giorno 8 dicembre è festivo.

2. È, invece, tempestivo, sulla base di quanto sopra esposto, il ricorso proposto da Giovanni Giammaria in data 6 dicembre 2022. Deve, allora, rilevarsi che come segnalato da Girolamo Giammaria con il suo ricorso, risulta in atti che Gianfranco Laneve, persona offesa del reato di furto per il quale i due imputati sono stati condannati, ha rimesso la querela in data 30 gennaio 2023, con dichiarazione resa a Rosa Nardella, Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di Monopoli e che contestualmente Giovanni Giammaria, rappresentato dall'avv.

Renato D'Erasmo in virtù di procura speciale, ha dichiarato di accettare la remissione. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di Giovanni Giammaria perché il reato si è estinto per remissione della querela.

3. L'estinzione del reato per effetto della remissione della querela, direttamente operante nei confronti del coimputato Giovanni Giammaria che ha proposto tempestivo ricorso, estende i suoi effetti nei confronti del coimputato Girolamo Giammaria ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., sebbene quest'ultimo abbia proposto tardivamente il suo ricorso. Difatti, ai sensi dell'art. 155, secondo comma, cod. pen., la remissione fatta a favore di uno solo fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'ha ricusata.

Nel caso di specie, Girolamo Giamnnaria non ha certo ricusato la remissione, tanto che nel suo ricorso, sebbene tardivo, la invoca. Conseguentemente, la estinzione del reato per intervenuta remissione, essendo pronunciata per una causa non esclusivamente limitata alla posizione del coimputato Giovanni Giammaria, è in grado di estendere i suoi effetti nei confronti di Girolamo Giammaria ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. A favore dell'effetto estensivo, ai sensi della disposizione appena citata, a favore del coimputato non impugnante, della dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta remissione della querela questa Corte si è già pronunciata (vedi Sez. 5, n. 10335 del 21/12/2000, dep. 2001, Pascarella, Rv. 218467, che, applicando il principio per il quale la reciproca remissione delle querele, formalizzata dagli imputati in un momento successivo alla sentenza di condanna, produce l'effetto estintivo del reato anche nei riguardi di quello che non abbia impugnato la pronuncia, a condizione che la volontà espressa nell'atto di remissione abbia investito tutti i fatti oggetto del procedimento penale, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna nei confronti della ricorrente, perché i reati erano estinti per remissione della querela, e nei confronti dell'imputata che non aveva presentato ricorso avverso la stessa decisione, per l'estensione dell'effetto estintivo).

Se si ammette l'effetto estensivo nei confronti del coimputato non impugnante, alla medesima conclusione deve pervenirsi in relazione al coimputato che abbia proposto un ricorso tardivo. Questo Collegio è consapevole che le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto per il quale la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del 3 /t< reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), ma nel caso sottoposto all'attenzione delle Sezioni Unite vi era un solo imputato e non è stata quindi affrontata la diversa questione dell'effetto estensivo della estinzione del reato per remissione della querela nei confronti del coimputato non impugnante.

4. Concludendo, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di entrambi i ricorrenti perché il reato è estinto per remissione della querela; nei confronti di Giovanni Giamnnaria in accoglimento del suo ricorso e nei confronti di Girolamo Giammaria in virtù dell'effetto estensivo di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. della dichiarazione di estinzione del reato per remissione pronunciata nei confronti del coimputato.

5. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali devono essere poste a carico dei querelati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione dell