Cassation Court dismisses appeal regarding aggravated theft, upholding removal of anti-theft labels as property violence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonino Guadagna inadmissible, confirming his conviction for aggravated theft. The appellant argued that removing a magnetic security label did not constitute violence against property, as it caused no physical damage. The court ruled that any physical removal of anti-theft devices, regardless of their specific type, objectively transforms the merchandise and compromises its essential protective function.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 263 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The aggravating circumstance of violence against property is established whenever physical energy is used to detach an essential component of merchandise, such as an anti-theft label, thereby compromising its protective integrity and functionality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUADAGNA ANTONINO nato a PALERMO il 18/11/1987 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Andrea Venegoni, che ha concluso per léinammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, di Guadagna Antonino per più fatti di furto aggravato.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. In particolare il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe solo congetturalmente ritenuto, in relazione al furto di cui al capo c) dell'imputazione, la sussistenza della contestata aggravante della violenza sulle cose, affermando che l'imputato avrebbe rimosso dal bene sottratto in un centro commerciale la placca antitaccheggio, quando dalle stesse dichiarazioni del denunciante riportate in sentenza risulta che ad essere rimosso dalla confezione sarebbe invece stato un mero segnalatore d'allarme, ossia una etichetta magnetica adesiva, la cui asportazione non comporta alcun danneggiamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte sussiste l'aggravante della violenza sulle cose nel caso in cui sia rimosso l'apparato antitaccheggio applicato alla merce in vendita all'interno di un esercizio commerciale, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della res che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione (ex multis Sez. 7, n. 2067 del 02/11/2022, dep. 2023, Romanelli, Rv. 283971). In tal senso è indifferente che il dispositivo antitaccheggio sia costituito da una placca, da una etichetta magnetica o da altro strumento, posto che comunque la sua rimozione - che implica in ogni caso il ricorso ad energia fisica - comporta la compromissione della funzionalità ed integrità della cosa per come predisposta dal suo titolare.
In sostanza, a seguito della eliminazione del sistema antitaccheggio, il bene viene a smarrire una sua componente essenziale per la sua protezione: sotto il profilo strutturale la rimozione dell'apparato antitaccheggio determina una trasformazione oggettiva della res, che smarrisce una sua componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, viene precluso lo scopo di protezione della merce dal pericolo di furto, in quanto l'apparato antitaccheggio risulta inefficace ed inutile e il bene risulta più facilmente aggredibile. Ed infatti è insegnamento altrettanto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui l'aggravante di cui si tratta si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla res la propria funzionalità (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass