Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25813/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25813/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25813/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha, per quanto di interesse in questa sede, parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 10 febbraio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nella parte in cui, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Roberto Martorana per il reato di partecipazione, in qualità di capo, ad associazione per delinquere (capo A), per tre reati di furto pluriaggravato (capi B, E, F), per il reato di minaccia aggravata (capo G) e per il delitto di cui all'art. 75, comma 2,A1.1gs. n. 159 del 2011 (capo I) e, applicata la recidiva reiterata specifica e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25813/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, atteso che, in tema di patteggiamento in appello come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Parole chiave

Generato dall'IA
concorso di motivi di sospensione motivi di cassazione rinuncia alla motivazione disdetta in periodo di prova ritiro della querela penale motivo insorto dopo la fuga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Martorana Roberto, nato a Mazzarrà Sant'Andrea il 23/10/1970 avverso la sentenza del 05/12/2022 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha, per quanto di interesse in questa sede, parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 10 febbraio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nella parte in cui, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Roberto Martorana per il reato di partecipazione, in qualità di capo, ad associazione per delinquere (capo A), per tre reati di furto pluriaggravato (capi B, E, F), per il reato di minaccia aggravata (capo G) e per il delitto di cui all'art. 75, comma 2,A1.1gs. n. 159 del 2011 (capo I) e, applicata la recidiva reiterata specifica e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Roberto Martorana, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta l'omessa motivazione in ordine alla insussistenza delle cause di proscioglimento totalmente liberatorie.

3. Il ricorso è inammissibile, atteso che, in tema di patteggiamento in appello come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. C