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Ordinanza — n. 25811/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25811/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25811/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENFACENTI ALESSANDRO nato a NAPOLI il 26/04/1977 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE udito il difensore

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25811/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con sentenza del 12 settembre 2022 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Benfacenti Alessandro che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 614 e 612 cpv. c.p.

Parole chiave

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minaccia non comprovata inviolabilità del domicilio diritto a un difensore asserzione difendibile allegazioni insufficientemente motivate carenza di legittimazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENFACENTI ALESSANDRO nato a NAPOLI il 26/04/1977 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 12 settembre 2022 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Benfacenti Alessandro che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 614 e 612 cpv. c.p.

2. Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, sottoscrivendo di suo pugno l'atto.

3. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di impugnazione interposta - dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103) - dall'imputato personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 hanno, in proposito, chiarito che: « Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione ». Va, infatti, tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec