Cassation appeals against agreed penalty sentences are inadmissible except for specific statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against their agreed penalty sentences inadmissible. The defendants argued for acquittal on merits and generic mitigating circumstances, but the court held these grounds fall outside the narrow exceptions permitted by law. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 610 comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences of agreed penalty are admissible only for defects in the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding all other substantive defenses.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPUTO GABRIELE nato a BARI il 08/02/1987 VIOLANTE CLAUDIO nato a BARI il 16/10/1976 D'ELIA GIAN DONATO nato a BARI il 06/08/1992 avverso la sentenza del 18/10/2022 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Caputo Gabriele, Violante Gabriele e D'Elia Giandonato la pena dagli stessi concordata con il pubblico ministero per il reato di cui agli artt. 56, 624-bis e 625 c.p.
2. Avverso la sentenza ricorre il Caputo a mezzo del proprio difensore deducendo difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 c.p.p. Propongono ricorso con unico atto a firma del comune difensore anche il Violante e il D'Elia deducendo vizi di motivazione in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.
2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende Così