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Ordinanza — n. 25557/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding excessive sentence due to prior waiver of penalty arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25557/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the applicant had previously waived specific grounds for challenging the sentence. The applicant argued the penalty was excessively severe, but the Court held that under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, such waivers are preclusive for the entire proceedings, including the appeal stage. Consequently, the Court rejected the claim and ordered the applicant to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; The power of disposition granted to the parties under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure creates preclusive effects on the entire procedural development, rendering appeals based on waived penalty arguments inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Article 599-bis waiver of appeal preclusive effect excessive sentence cassation inadmissibility penalty agreement procedural waiver tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
272969), sono, invece, inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero Rv.
Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018 -dep.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge ( Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN HFAYEDH SEIFEDDINE nato il 29/01/1989 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO udito il dif nsore

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato Ben Hfayedh Seifeddine colpevole di tentato furto con strappo - su concorde richiesta delle parti, ex art. 599 bis, ha ridotto la pena a mesi sette e giorni tre di reclusione ed euro 178,00 di multa, dichiarando, nel resto, inammissibile l'appello per rinuncia agli altri motivi di gravame.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Massimo Auditore, nell'interesse dell'imputato, svolgendo un solo motivo, con cui si duole dell'erronea applicazione della legge penale in punto di trattamento sanzionatorio per l'eccessiva severità della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1.E' consolidato il principio giurisprudenziale a tenore del quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero Rv. 273194) 1.1 Inoltre, va ricordato che, mentre è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (ex multiis, Sez. 5 , n. 4709 del 20/09/2019 - dep. 04/02/2020,Ry. 278142;

Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018 -dep. 09/07/2018, Rv. 272969), sono, invece, inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge ( Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,, dep. 2020, M., Rv. 278170). 1.2. Da qui la radicale inammissibilità del motivo proposto con il ricorso.

Consegue a siffatta declaratoria la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a un'equa somma in favore della Cassa delle ammende, come indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 26 aprile 202