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Sentenza — n. 25549/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25549/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25549/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: LI CALZI GIUSEPPE nato a VITTORIA il 11/08/1961 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI che ha concluso chiedendo RITENUTO IN IFATTO 1.Con sentenza del 10.5.2022 la Corte di Appello di Catania ha, in riforma della pronuncia emessa in primo grado, dichiarato non doversi procedere nei confronti di Li Calzi Giuseppe in ordine al reato di furto aggravato perché estinto per intervenuta prescrizione. 2.Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania rappresentando che la sentenza impugnata ha erroneamente rilevato la prescrizione del reato non avendo considerato ai fini della determinazione del termine di prescrizione le aggravanti contestata di cui all'art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 25549/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ed invero, non risultano ritenute dal giudice di primo grado entrambe le circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 e 7, avendo esso fatto riferimento solo ed esclusivamente ad una sola aggravante sia nella motivazione che in dispositivo sicché il termine di prescrizione non può essere individuato in quello indicato dal ricorrente, pari a dodici anni e mezzo, essendo la pena edittale massima stabilita per il reato di furto mono-aggravato di anni sei (che comporta il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo, interamente decorso, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, risalendo la consumazione del reato al 30.10.2014).

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico furto aggravato peggioramento di uno stato anteriore estensione della procedura modificazione delle conclusioni pubblica istigazione a delinquere
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: LI CALZI GIUSEPPE nato a VITTORIA il 11/08/1961 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI che ha concluso chiedendo RITENUTO IN IFATTO 1.Con sentenza del 10.5.2022 la Corte di Appello di Catania ha, in riforma della pronuncia emessa in primo grado, dichiarato non doversi procedere nei confronti di Li Calzi Giuseppe in ordine al reato di furto aggravato perché estinto per intervenuta prescrizione. 2.Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania rappresentando che la sentenza impugnata ha erroneamente rilevato la prescrizione del reato non avendo considerato ai fini della determinazione del termine di prescrizione le aggravanti contestata di cui all'art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del secondo comma dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, dott. Andrea Venegoni, ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità (querela).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ed invero, non risultano ritenute dal giudice di primo grado entrambe le circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 e 7, avendo esso fatto riferimento solo ed esclusivamente ad una sola aggravante sia nella motivazione che in dispositivo sicché il termine di prescrizione non può essere individuato in quello indicato dal ricorrente, pari a dodici anni e mezzo, essendo la pena edittale massima stabilita per il reato di furto mono-aggravato di anni sei (che comporta il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo, interamente decorso, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, risalendo la consumazione del reato al 30.10.2014).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.