Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to meet strict statutory grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without formal proceedings. The appellant challenged a sentencing increase under Article 494 of the Penal Code, alleging motivation defects under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appeal did not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing increases are inadmissible unless they strictly comply with the exhaustive list of grounds provided by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROMBINO FRANCESCO nato a VITTORIA il 22/06/1978 avverso la sentenza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 01/12/2022, il Tribunale di Brescia ha applicato a Francesco Trombino la pena concordata tra le parti in relazione all'imputazione di cui all'art. 494 cod. pen. (statuendo un aumento in continuazione di giorni 30 di reclusione rispetto alla pena irrogata con sentenza divenuta irrevocabile). Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore Avv. Gianluca Savoldi, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23/06/2017, n. 103. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il