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Ordinanza — n. 25107/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and procedural preclusion on acquittal claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25107/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by De Glaudi and Jussi inadmissible. The appellants argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure but failed to provide specific reasons for their request. The court ruled that the appellate judgment based on a settlement agreement under Article 599-bis does not require judicial control for acquittal like a plea of guilty, and since the appeals on liability were withdrawn, the court was precluded from addressing acquittal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals against settlement judgments are inadmissible solely to claim acquittal under Article 129, and specific grounds must be articulated to overcome preclusion on withdrawn liability issues.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement agreement acquittal Article 129 procedural code procedural preclusion withdrawal of appeal grounds motivi di cassazione rinuncia alla motivazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
La sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., al contrario, viene pronunciata - dopo un compiuto giudizio di merito in primo grado - in un giudizio retto dal principio devolutivo ed eventualmente a fronte della rinuncia della parte interessata ad uno o più dei motivi di appello.
Art. 129 cod. proc. pen.
Nei confronti della citata decisione hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati, a mezzo del difensore, deducendo omessa motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), che postula il necessario controllo da parte del giudice, in negativo e sulla base degli atti a disposizione (cfr.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
La sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., al contrario, viene pronunciata - dopo un compiuto giudizio di merito in primo grado - in un giudizio retto dal principio devolutivo ed eventualmente a fronte della rinuncia della parte interessata ad uno o più dei motivi di appello.
art. 129 cod. proc. pen
Nei confronti della citata decisione hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati, a mezzo del difensore, deducendo omessa motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), che postula il necessario controllo da parte del giudice, in negativo e sulla base degli atti a disposizione (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.
Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016
Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti; Sez.
Sez. U, n. 18 del 21/06/2000
18953 del 25/02/2016, Piergotti; Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo; Sez.
Sez. U, n. 3 del 25/11/1998
18 del 21/06/2000, Franzo; Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, dep.
Corte cost., sent. n. 313 del 1990
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018
E' l'effetto devolutivo a delineare i contorni della sentenza, il cui oggetto è rappresentato esclusivamente dai motivi non oggetto di rinuncia, ai quali soli deve essere fornita risposta (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.
Sez. 5, n. 19318 del 19/03/2018
274522; Sez. 5, n. 19318 del 19/03/2018, Bresciani, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE GLAUDI MASSIMILIANO nato a TORINO il 20/09/1968 JUSSI NICOLAS nato a TORINO il 25/01/1989 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 25 ottobre 2022 la Corte di appello di Milano, recependo il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto l'unico motivo di appello non oggetto di rinuncia, inerente la misura della pena, ed ha conseguentemente riformato solo con riguardo al trattamento sanzionatorio la sentenza pronunciata il 26 marzo 2021, dal Tribunale di Como, nei confronti di Nicolas Jussi e Massimiliano De Glaudi.

2. Nei confronti della citata decisione hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati, a mezzo del difensore, deducendo omessa motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. I ricorsi sono inammissibili.

4. A prescindere dall'assoluta genericità della doglianza, giacché i ricorrenti nemmeno precisano per quali ragioni essi dovrebbero essere prosciolti, è appena il caso di evidenziare che la sentenza con la quale la Corte di appello recepisce il concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), che postula il necessario controllo da parte del giudice, in negativo e sulla base degli atti a disposizione (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin;

Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti; Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo; Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, dep. 1999, Messina), circa l'insussistenza di cause di immediato proscioglimento. Nella sentenza di «patteggiamento» è previsto che il giudice chiamato ad emettere una decisione inappellabile applicativa di una pena eserciti un controllo non meramente «notarile» (cfr. Corte cost., sent. n. 313 del 1990) sulla insussistenza di cause di proscioglimento allo scopo di evitare la possibilità di una sentenza ingiusta, cioè di una sentenza che irroghi una pena ad un soggetto che deve invece essere prosciolto (ed in ogni caso, nemmeno nei confronti delle sentenze di applicazione della pena su richiesta è oggi consentito il ricorso per cassazione al solo fine di far valere la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.: cfr. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

La sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., al contrario, viene pronunciata - dopo un compiuto giudizio di merito in primo grado - in un giudizio retto dal principio devolutivo ed eventualmente a fronte della rinuncia della parte interessata ad uno o più dei motivi di appello. E' l'effetto devolutivo a delineare i contorni della sentenza, il cui oggetto è rappresentato esclusivamente dai motivi non oggetto di rinuncia, ai quali soli deve essere fornita risposta (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, n. 19318 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853).

Nel caso di specie, i motivi di appello sulla responsabilità sono stati oggetto di rinuncia e, dunque, sui relativi punti della decisione si era formata una preclusione.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle