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Ordinanza — n. 25102/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as prosecution request for penalty lacks statutory non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25102/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's application of the penalty based on the prosecution's request did not explicitly exclude any statutory grounds for non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a violation of this article, but the court found no evident exclusion of such grounds in the judgment text. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal challenging a judgment applying a penalty upon party request is inadmissible unless the judgment text clearly excludes a statutory ground for non-punishment.

Parole chiave

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prosecution request penalty non-punishment grounds inadmissible appeal Article 129 criminal procedure Court of Cassation Italy abbandono del procedimento per truffa falsità in certificati false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione del- l'art. 129 cod, proc.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
277102), ele- mento che, nel caso in esame, non sussiste, né viene dedotta; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 495 cod. pen
- che Serigne Fall ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di To- rino ha accolto la richiesta di applicazione della pena da lui stesso avanzata in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione del- l'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione del- l'art. 129 cod, proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019
(Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente 1SENTENZA\ 0 PMRJAP,i-41- sul ricorso proposto da FALL SERIGNE, nato in Senegal il 27 novembre 2003; avverso la sentenza del 23 novembre 2022 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Serigne Fall ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di To- rino ha accolto la richiesta di applicazione della pena da lui stesso avanzata in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione del- l'art. 129 cod, proc. pen., è inammissibile, atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi( proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto tale profilo, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), ele- mento che, nel caso in esame, non sussiste, né viene dedotta; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pa- gamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2023 Il Co sig re estensore Il Pres