Ordinanza — n. 25101/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente [SENTENZA, OtIlet kik N Ar sul ricorso proposto da SPAMPINATO ANTONINO, nato a Napoli il 24 febbraio 1992; avverso la sentenza del 24 marzo 2022 del Tribunale di Forlì; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 493-ter cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25101/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente [SENTENZA, OtIlet kik N Ar sul ricorso proposto da SPAMPINATO ANTONINO, nato a Napoli il 24 febbraio 1992; avverso la sentenza del 24 marzo 2022 del Tribunale di Forlì; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
Parole chiave
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seguente [SENTENZA, OtIlet kik N Ar sul ricorso proposto da SPAMPINATO ANTONINO, nato a Napoli il 24 febbraio 1992; avverso la sentenza del 24 marzo 2022 del Tribunale di Forlì; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Antonino Spampinato ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribu- nale di Forlì ha accolto la richiesta di applicazione della pena da lui stesso avan- zata in ordine al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione del- l'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, atteso che la sentenza del giudice di merito che applica la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una del- le ipotesiYproscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere og- getto di controllo di legittimità, sotto tale profilo, soltanto se dal testo della sen- tenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), ele- mento che, nel caso in esame, non sussiste, né viene dedotto; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pa- gamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 a