Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25094/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against appellate court's plea bargain reform regarding sentencing structure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25094/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Filippo Campisi's cassation appeal inadmissible regarding the appellate court's reform of a plea bargain. Campisi argued that reclassifying a crime as 'receiving stolen goods' conflicted with the agreed sentence for 'forgery,' which he claimed was structurally incompatible. The court ruled that once a plea bargain is judicially confirmed, it cannot be unilaterally modified by the parties, barring any illegality in the agreed penalty.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Once a plea bargain is judicially confirmed, it cannot be unilaterally modified by the parties, as the negotiated sentence binds the litigants absent proven illegality.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain in appeal unilateral modification judicial confirmation sentencing structure cassation inadmissibility modifica della sentenza recidiva nell'infrazione revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen.
In tema di «patteggiamento in appello» ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.
art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di «patteggiamento in appello» ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Campisi Filippo, nato a Catania il 16/08/1965 avverso la sentenza del 31/03/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 6 aprile 2021 del Tribunale di Catania che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Filippo Campisi per due delitti di furto pluriaggravato e per i reati di falsificazione di certificati amministrativi e riciclaggio e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha riqualificato come ricettazione il fatto originariamente contestato come riciclaggio e ha ridotto la pena. tl 2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Filippo Campisi, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale deduce che la riqualificazione di uno dei reati quale ricettazione mal si concilia con la pena concordata ed in particolare con l'aumento di pena applicato per il delitto di falso, la cui struttura è incompatibile con la fattispecie di ricettazione, e che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se la pena fosse stata correttamente concordata.

3. Il ricorso è inammissibile. In tema di «patteggiamento in appello» ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende