Sentenza — n. 25089/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon provvedimento del 19 luglio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Torino, all'esito di giudizio di rinvio disposto con sentenza n. 23603-22 della Prima Sezione di questa Corte, ha confermato la pronunzia emessa dallo stesso Tribunale in data 23 novembre 2021, revocando la misura della detenzione domiciliare (concessa ex art. 16-nonies decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991 n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 678 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25089/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza del 19 luglio 2022 ha proposto ricorso il difensore di Ciro D'Alessio, che ha articolato i motivi qui di seguito sintetizzati. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., art. 111, comma 6, e art. 101, comma 2, della Costituzione anche in relazione all'art. 678 cod. proc. pen. ed all'art.666 cod. proc. pen. ed ai principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte in sede di rinvio. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge ex art. 606 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ALESSIO CIRO nato a TORRE DEL GRECO il 21/01/1970 avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del dott. Domenico A.R. Seccia, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 19 luglio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Torino, all'esito di giudizio di rinvio disposto con sentenza n. 23603-22 della Prima Sezione di questa Corte, ha confermato la pronunzia emessa dallo stesso Tribunale in data 23 novembre 2021, revocando la misura della detenzione domiciliare (concessa ex art. 16-nonies decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991 n.
82) a Ciro D'Alessio, ex collaboratore di giustizia, uscito dallo speciale programma di protezione per capitalizzazione. Ciro D'Alessio era stato denunciato perché ritenuto responsabile del reato di furto di materiale edile - alcune confezioni di pittura e pannelli isolanti e una canalina per acqua piovana - e del reato di evasione, perché il materiale edile fu asportato da un cantiere fuori dagli orari in cui Ciro D'Alessio era stato autorizzato ad allontanarsi dal domicilio.
2. Nell'ordinanza annullata dalla Prima Sezione di questa Corte il Tribunale aveva preso in esame le risultanze di indagine e le allegazioni difensive, ritenendo implausibili le versioni dei fatti riferite dalle persone indicate dalla difesa e, dunque, non credibile l'affermazione di Ciro D'Alessio di estraneità ai fatti. Aveva quindi rilevato che erano venute meno le condizioni per far proseguire l'espiazione della pena in forma extramuraria, perché il comportamento tenuto dall'interessato evidenziava l'inidoneità della misura ad assolvere le finalità special- preventive, la proclività di D'Alessio alla trasgressione dei precetti penali e l'incapacità di aderire a stili di vita socialmente adeguati.
3. Nella sentenza di annullamento con rinvio, questa Corte ha rilevato che il Tribunale aveva compiutamente argomentato per la ricostruzione del fatto illecito contestato al ricorrente e aveva superato, con motivazione adeguata i rilievi difensivi in punto di estraneità all'addebito, ma non aveva criticamente esaminato il fatto, sì come delineato e privo di una intrinseca elevata gravità, nel contesto degli elementi che qualificano il percorso rieducativo compiuto. In particolare, l'ordinanza impugnata è stata annullata perché non aveva tenuto conto del principio di diritto, più volte affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui "la revoca della detenzione domiciliare in favore dei collaboratori di giustizia postula una valutazione della condotta, in ipotesi contraria alla legge o alle prescrizioni dettate, che non può limitarsi al singolo episodio contestato, eccettuato il caso in cui esso presenti un'intrinseca gravità talmente elevata da rendere superfluo il giudizio comparativo tra l'entità della deviazione accertata e il percorso rieducativo fino a quel momento compiuto" - Sez. 1, n. 21975 del 17/07/2020, Rv. 279341.
L'ordinanza impugnata è stata pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino perché provvedesse a riesaminare la vicenda spiegando quale fosse, e per quale specifica ragione, l'incidenza del fatto criminoso valutato, in sé di non particolare gravità, trattandosi di un furto di beni di valore modesto e di una evasione dal luogo di restrizione domiciliare di qualche ora, sui risultati trattamentali raggiunti e sul percorso di risocializzazione compiuto.
4. Avverso l'ordinanza del 19 luglio 2022 ha proposto ricorso il difensore di Ciro D'Alessio, che ha articolato i motivi qui di seguito sintetizzati. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., art. 111, comma 6, e art. 101, comma 2, della Costituzione anche in relazione all'art. 678 cod. proc. pen. ed all'art.666 cod. proc. pen. ed ai principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte in sede di rinvio. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge ex art. 606 lett.
b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 51 ter 0.P., nonché in relazione all'art. 47 ter O.P. e legge n. 45 del 2001. Si duole della violazione dell'art. 47 ter 0.P., deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti applicativi per l'adozione della misura revocatoria, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza territoriale con un percorso argomentativo incongruo, rispetto a quanto statuito dalla sentenza rescindente. Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Torino, nel disporre nuovamente, la revoca della detenzione domiciliare concessa all'istante non aveva tenuto conto del modesto disvalore delle infrazioni poste a fondamento della misura adottata.5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il provvedimento impugnato ha ripetuto gli errori motivazionali dell'ordinanza annullata, così eludendo la sentenza della Prima Sezione di questa Corte, che aveva disposto il rinvio perché il Tribunale provvedesse a riesaminare la vicenda, spiegando quale fosse, e per quale specifica ragione, l'incidenza del fatto criminoso valutato, in sé di non particolare gravità trattandosi di un furto di beni di valore modesto e di una evasione dal luogo di restrizione domiciliare di qualche ora, sui risultati trattamentali raggiunti e sul percorso di risocializzazione compiuto.
Il Tribunale, dopo aver riportato il principio di diritto cui ha fatto riferimento la sentenza di annullamento, non ha compiuto il diverso esame richiesto in ragione dell'episodio del furto di modesto valore analizzato e non oggetto di valutazione comparativa con il percorso educativo sin lì eseguito. Invero, nell'ordinanza si legge che il delitto di furto ascritto al D'Alessio "pacificamente" non è "particolarmente allarmante", mentre non è stata più considerata la condotta di evasione, che pure aveva fornito uno degli argomenti della pronuncia revocatoria già annullata.
Tuttavia, il Tribunale ha aggiunto alle valutazioni sul furto, quale appunto episodio di gravità tale da non inficiare di per sé il percorso di reinserimento, considerazioni del tutto assertive sulla fondatezza della denuncia per calunnia dell'istante, omettendo però ancora una volta di comparare i fatti penalmente rilevanti ipotizzati con il percorso rieducativo e di collaborazione compiuto, al quale ha fatto specificamente riferimento il ricorso in esame. Ne discende che l'inidoneità della misura alternativa della detenzione domiciliare ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie appare affermata in termini apodittici e contrastanti con le emergenze dallo stesso Tribunale evidenziate.
3. In proposito, va ricordato che la detenzione domiciliare cui può essere ammesso il collaboratore di giustizia in deroga alle disposizioni ordinarie, a norma dell'art. 16 nonies inserito dalla legge 13 febbraio 2001 n. 45, art. 14, nel dl. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, può essere revocata, oltre che nei casi specifici previsti dallo stesso art. 16 nonies, comma 7, ultimo periodo, che richiama gli articoli 13 quater e 16 septies del medesimo d.l. n. 8 del 1991, ossia per inosservanza degli impegni assunti con la sottoscrizione delle speciali misure di protezione o per richiesta di revisione delle sentenze che abbiano applicato circostanze attenuanti in materia di collaborazione a soggetti rivelatisi immeritevoli di esse per dichiarazioni false o reticenti o per la successiva commissione di delitto per cui sia obbligatorio l'arresto in flagranza, anche nel caso, previsto in via generale dall'art. 47 ter comma 6, Ord.
Pen., in cui il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura. E, in proposito, è stato già affermato, proprio in tema di revoca della detenzione domiciliare, che, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione (Sez. 1, Sentenza n. 3763 del 21/10/2015 -dep. 28/01/2016- Rv. 266000;
Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066; Sez. 1, n. 6185 del 30/11/1995, dep. 1996, Verderale, Rv. 203654). Tuttavia, nella specie il Tribunale ha fatto riferimento a fatti penalmente rilevanti non ancora oggetto di decisioni giudiziali incorrendo ancora una volta in un vizio motivazionale, pur denunciato dal ricorrente, costituito dall'omessa valutazione globale del comportamento del detenuto domiciliare nel corso dell'esecuzione della misura. Come osservato dal giudice delle leggi, i principi di colpevolezza, proporzionalità e individualizzazione della pena operano tanto nella determinazione quanto nell'esecuzione della pena che deve tendere alla rieducazione del reo, a norma dell'art. 27, comma terzo, Cost. (c.f.r. sentenze Corte cost. n. 306 del 1993, n. 299/1992; n. 203/1991; n. 282/1989; n. 343/1987; n. 50/1980).
Ne discende che la revoca di un beneficio penitenziario postula una valutazione della condotta, in ipotesi contraria alla legge o alle prescrizioni dettate, che non può limitarsi al singolo episodio contestato, specie se storicamente problematico, eccettuato il caso in cui esso presenti un'intrinseca gravità talmente elevata da rendere superfluo il giudizio comparativo tra l'entità della deviazione accertata e il percorso rieducativo fino ad essa compiuto (si vedano in tale senso le già richiamate Sez. 1, n. 21975 del 17/07/2020, Rv. 279341;
Sez. 1, n. 3763 del 21/10/2015 -dep. 28/01/2016- Rv. 266001). Peraltro, la situazione di contrasto dialettico, rappresentata dallo stesso Tribunale in ordine alla sussistenza dei reati di furto e calunnia, avrebbe reso necessaria una particolare prudenza nella valutazione del rilievo da attribuire agli episodi di interesse e, comunque, avrebbe imposto un apprezzamento di essi non avulso dal percorso compiuto dal collaboratore nel corso del periodo di detenzione domiciliare, sulla base delle relazioni delle autorità preposte alla vigilanza. Ne consegue - si ripete- che la motivazione del provvedimento impugnato non si sottrae alla censura di omesso apprezzamento di tutti gli elementi rilevanti ai fini della revoca della misura alternativa alla detenzione, in corso di esecuzione nei confronti di collaboratore di giustizia; e, in proposito, va ribadito che la revoca di un beneficio penitenziario è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che però ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479-01).4.
Si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio degli atti allo stesso Tribunale di sorveglianza di Torino che provvederà uniformandosi alla presente sentenza. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rin