Sentenza — n. 25064/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato la Corte d'appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Taddeo Vincenzo avverso la sentenza con la quale è stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nella sua qualità di liquidatore della Colorproduction s.r.I., fallita nel corso del 2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 25064/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato eccependo la nullità del decreto di citazione del Taddeo per il giudizio d'appello in quanto contenete l'indicazione errata della data di celebrazione dell'udienza, indicata nel 13 gennaio 2022, anziché 2023; nullità da ritenersi assoluta e dunque rilevabile anche d'ufficio dalla Corte territoriale anche in assenza di espressa deduzione da parte della difesa.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TADDEO VINCENZO nato a CAPACCIO il 08/06/1954 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sabrina Passafiume, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato la Corte d'appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Taddeo Vincenzo avverso la sentenza con la quale è stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nella sua qualità di liquidatore della Colorproduction s.r.I., fallita nel corso del 2014.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato eccependo la nullità del decreto di citazione del Taddeo per il giudizio d'appello in quanto contenete l'indicazione errata della data di celebrazione dell'udienza, indicata nel 13 gennaio 2022, anziché 2023; nullità da ritenersi assoluta e dunque rilevabile anche d'ufficio dalla Corte territoriale anche in assenza di espressa deduzione da parte della difesa.
3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Non è in dubbio che il decreto di citazione notificato all'imputato contenga l'errata indicazione della data di celebrazione dell'udienza per il giudizio d'appello nel senso indicato dal ricorrente. Va peraltro ricordato che, per il consolidato insegnamento di questa Corte, l'erronea indicazione nel decreto di citazione notificato all'imputato della data di comparizione integra una nullità assoluta soltanto qualora non sia pienamente riconoscibile e idonea a ingenerare assoluta incertezza sulla data effettiva di celebrazione dell'udienza (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 9464 del 11/10/2017, dep. 2018, Militello, Rv. 272451; Sez. 5, Sentenza n. 9669 del 14/07/2014, dep. 2015, Puglisi, Rv. 263257, quest'ultima con riferimento a fattispecie in tutto identica a quella di cui si tratta). Nel caso di specie l'indicazione della data del 13 gennaio 2022, anziché 2023 era invece ictu ocu/i riconoscibile come un mero refuso, posto che il decreto di citazione è stato emesso il 27 settembre 2022 e la stessa sentenza appellata risaliva al 18 febbraio 2022.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Co