Sentenza — n. 25063/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: CASSANO MARIO nato a BITONTO il 21/05/1975 avverso la sentenza del 21/09/2022 del TRIBUNALE di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sabrina Passafiume, che ha concluso per léinammissibilità del ricorso. I. RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Macerata ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Cassano Mario per i reati di minaccia aggravata e lesioni volontarie aggravate perché estinti per prescrizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 comma 2 c.p; Sentenza — n. 25063/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sabrina Passafiume, che ha concluso per léinammissibilità del ricorso. I. RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Macerata ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Cassano Mario per i reati di minaccia aggravata e lesioni volontarie aggravate perché estinti per prescrizione.
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e SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: CASSANO MARIO nato a BITONTO il 21/05/1975 avverso la sentenza del 21/09/2022 del TRIBUNALE di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sabrina Passafiume, che ha concluso per léinammissibilità del ricorso. I. RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Macerata ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Cassano Mario per i reati di minaccia aggravata e lesioni volontarie aggravate perché estinti per prescrizione.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona deducendo erronea applicazione della legge penale. In tal senso lamenta l'erronea qualificazione della condotta intimidatoria ai sensi dell'art. 612 comma 2 c.p., dovendosi invece ritenere che il fatto integri la diversa fattispecie di tentata estorsione aggravata ai sensi degli artt. 56 e 629 comma 2 c.p., reato in relazione al quale il termine di prescrizione non si sarebbe ancora compiuto. Osserva il ricorrente che dalla stessa lettura dell'imputazione emergerebbe infatti come l'imputato abbia minacciato di morte la vittima con un coltello al fine di costringerla a consegnargli una somma di danaro asseritannente dovutagli, non riuscendo nell'intento a causa dell'opposizione della persona offesa, che peraltro veniva ferita. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Se infatti al giudice è attribuito il potere di dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica rispetto a quella indicata nell'imputazione, per consolidato insegnamento di questa Corte non può provvedervi quando l'originaria contestazione sia già estinta per intervenuta prescrizione, perché la diversa qualificazione giuridica della condotta comporterebbe una conseguenza negativa nei confronti dell'imputato, determinando la reviviscenza dell'imputazione originaria, già estinta per prescrizione (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 37795 del 28/06/2019, Borselli, Rv. 277087; Sez. 4, Sentenza n. 23186 del 13/04/2016, Suffer, Rv. 268995; Sez. 5, Sentenza n. 5083 del 14/01/2020, Prundu, Rv. 278143). Nel caso di specie correttamente, dunque, il Tribunale ha dichiarato estinto il reato di minaccia originariamente contestato in quanto già prescritto, non procedendo alla eventualmente prospettabile riqualificazione in tentata estorsione del fatto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso