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Sentenza — n. 24872/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24872/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24872/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 24 gennaio 2023, il Tribunale di Milano, sezione direttissime in composizione monocratica, ha rigettato la convalida dell'arresto disposto in flagranza di reato dalla Polizia giudiziaria, non applicando la misura cautelare richiesta per il reato di cui agli artt. 56, 624,625 comma primo n.2 prima ipotesi cod. pen. La contestazione cautelare ha ad oggetto il tentato furto in danno dell'esercizio commerciale Prada commesso forzando le porte dell'uscita di emergenza e le serrature dei cassetti e di una cassaforte, non verificandosi la sottrazione per l'arrivo delle forze di polizia su segnalazione della vigilanza privata.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 24872/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Risulta dunque pacifico che la titolare dell'esercizio commerciale nel quale si è verificato il tentativo di furto, fosse legittimata a proporre la denunzia querela soddisfacendo in tal modo i requisiti per l'arresto in flagranza di reato nell'ipotesi in cui il reato sia perseguibile a querela, come nel caso di specie attesa la modifica normativa introdotta dal D.Igs. 150/2022.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa difesa contro le pratiche commerciali illecite licenziamento per furto furto di lieve entità furto per mestiere permesso di promuovere un procedimento penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: DI ROCCO FRANCO nato a MILANO il 19/08/1978 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 24/01/2023 del TRIBUNALE di MILANO. Udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA. Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 gennaio 2023, il Tribunale di Milano, sezione direttissime in composizione monocratica, ha rigettato la convalida dell'arresto disposto in flagranza di reato dalla Polizia giudiziaria, non applicando la misura cautelare richiesta per il reato di cui agli artt. 56, 624,625 comma primo n.2 prima ipotesi cod. pen. La contestazione cautelare ha ad oggetto il tentato furto in danno dell'esercizio commerciale Prada commesso forzando le porte dell'uscita di emergenza e le serrature dei cassetti e di una cassaforte, non verificandosi la sottrazione per l'arrivo delle forze di polizia su segnalazione della vigilanza privata.

Il Giudice della impugnata ordinanza non ha convalidato il provvedimento precautelare adottato di urgenza atteso che: - la fattispecie contestata a seguito dell'entrata in vigore del D.Ivol50/22 è divenuta procedibile a querela con la conseguente applicabilità dell'art.380 comma terzo cod. proc. pen.; - la persona offesa è una persona giuridica (PRADA S. p. a.) e la querela deve contenere specificamente i poteri di rappresentanza di cui all'art.337 comma terzo cod. proc. pen., laddove la documentazione prodotta fa generico riferimento ad una delega senza individuazione di specifici poteri e senza procura speciale; - la store manager dell'esercizio commerciale, Laura Qualtorto non poteva considerarsi legittimata a proporre denunzia querela.

2. Avverso la mancata convalida ha proposto ricorso il Pubblico ministero deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Con specifico riferimento alle argomentazioni contenute nella ordinanza impugnata, il Pubblico Ministero ha evidenziato che la store manager dell'esercizio commerciale riveste la posizione di persona offesa dal reato in modo autonomo rispetto alla persona giuridica Prada, titolare dell'esercizio medesimo. Nel reato di furto la lesione del bene giuridico è duplice e sia il proprietario che il possessore, intesi in senso penalistico, del bene sottratto sono persone offese e legittimate a proporre querela ai sensi dell'art.120 cod. proc. pen. (S.U. 18 luglio 2013, Sciuscio, Rv.255975). Nel caso in esame, dunque, la querela poteva essere proposta dalla Qualtorto autonomamente legittimata in qualità di persona offesa, titolare della detenzione qualificata dei beni del negozio, ricoprendo al suo interno una posizione apicale. Il Pubblico ministero ricorrente ha concluso dunque per la legittimità dell'arresto e per l'annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di cui in seguito.

1. La pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte, richiamata anche dal pubblico ministero ricorrente, ha stabilito che: "Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela). (SU. n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975).

2. Risulta dunque pacifico che la titolare dell'esercizio commerciale nel quale si è verificato il tentativo di furto, fosse legittimata a proporre la denunzia querela soddisfacendo in tal modo i requisiti per l'arresto in flagranza di reato nell'ipotesi in cui il reato sia perseguibile a querela, come nel caso di specie attesa la modifica normativa introdotta dal D.Igs. 150/2022.

3. L'ordinanza impugnata di diniego di convalida, appare illegittima e deve essere annullata. L'annullamento che ne consegue deve tuttavia essere pronunciato con la formula "senza rinvio perché l'arresto è stato effettuato eseguito", in quanto trattasi di situazione nella quale appare superfluo lo svolgimento di un giudizio rescissorio con riferimento ad una fase ormai esauritasi, e nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente sulla correttezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria. (Sez.5, n.30114 del 06/02/2018, Rv.273279).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione di non convalida dell'arresto, legittimamente eseguito. Così deciso in Roma, il 19 apr