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Sentenza — n. 24863/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to illogical reasoning and violation of articles 657, paragraphs 1 and 4 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24863/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The defense argued that the lower court's order contradicted a prior rescinding judgment regarding the start date of the sentence execution, claiming a pre-served period of 34 days based on Dap data. The court rejected this, noting that the lower court had correctly acquired a specific notification record that definitively refuted the defense's factual assertions, rendering the appeal's arguments illogical and unsupported by new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 657, paragraphs 1 and 4 of the Code of Criminal Procedure; An appeal based on illogical reasoning and a violation of these provisions is inadmissible when the contested decision is founded on certain facts acquired by the lower court that definitively refute the appellant's assertions.

Parole chiave

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inadmissible appeal illogical reasoning custodia cautelare decorrenza pena Code of Criminal Procedure pre-served time execution phase ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 657, paragraphs 1 and 4 of the Code of Criminal Procedure
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASIMENI MASSIMO nato a MESAGNE il 28/03/1968 avverso l'ordinanza del 27/09/2022 della CORTE ASSISE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

Col provvedimento impugnato la Corte d'Assise di Brindisi, in funzione di Giudice dell'esecuzione - decidendo in fase di rinvio da questa Corte - ha rigettato la richiesta della difesa del condannato all'ergastolo, Pasimeni, con la quale si chiedeva la retrodatazione del presofferto e della esecuzione pena al fine di fruire dei benefici penitenziari. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore procuratore speciale del condannato che, con unico motivo ha lamentato il vizio di motivazione illogica e la violazione dell'ad 657 commi 1 e 4 cpp, poiché la pronunzia sarebbe in contrasto con quanto affermato nella sentenza rescindente circa la individuazione della decorrenza della pena da eseguirsi, che presuppone il computo dei periodo di custodia cautelare o delle pene espiate senza titolo ed ha ribadito che stando ai dati provenienti dal Dap e presenti negli atti emergerebbe un periodo di presofferto pari a 34 giorni in relazione al secondo omicidio Ha depositato requisitoria scritta il PG, con la quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1.Nel provvedimento impugnato, infatti, si dà atto che, in adempimento di quanto affermato dalla sentenza rescindente, il Giudice dell'esecuzione ha acquisito il verbale di notifica del provvedimento di custodia cautelare in carcere relativa agli omicidi per cui il ricorrente è stato condannato all'ergastolo ed ha accertato che Pasimeni è stato arrestato in custodia cautelare per il secondo omicidio in data 27.1.2012. Sul punto va annotato che la sentenza rescindente si era fondata esclusivamente sui dati prospettati dalla difesa, che aveva prospettato come per questo secondo omicidio - commesso il 17 Giugno 2009 e definito con sentenza irrevocabile dell'8 Giugno 2016 - la custodia cautelare in carcere fosse iniziata il 25 Febbraio 2010 mentre l'ultimo ordine di esecuzione aveva fatto decorrere la pena dell'ergastolo dal 16.12.2010.

Il provvedimento per cui è ricorso ha risolto in radice la questione posta dal ricorrente, acquisendo la notizia che risulta necessaria alla decisione e che smentisce in fatto gli assunti della difesa per come prospettati. 1.1. A fronte dell'acquisizione del suddetto dato il ricorrente ha in sostanza proposto una nuova e diversa ricostruzione delle informazioni di interesse, asserendo che l'ordinanza in riferimento fu emessa il 27.1.2012 mentre dall'estratto Dap risulterebbe la data di ingresso del 2 Marzo 2012, da calcolare per il primo omicidio.

In proposito non può non evidenziarsi che il ricorrente ripete, per di più mutando i riferimenti in fatto rappresentati nel ricorso in precedenza accolto, l'argomento già disatteso dal Giudice dell'esecuzione, che ha correttamente osservato come il documento del Dap non sia utile allo scopo voluto dalla difesa, in quanto in esso sono indicate le date di ingresso e di uscita nelle carceri senza riportare informazioni circa i fatti-reato ai quali si riferisce la custodia cautelare mentre l'acquisizione del verbale di notifica del provvedimento di custodia cautelare in carcere ha fornito al Giudice dell'esecuzione una informazione certa, in precedenza non acquisita, che costituisce la solida base sulla quale si è imperniato il provvedimento ora impugnato, che la difesa contesta solo con generiche deduzioni, inidonee a scalfirne la tenuta logica e la correttezza.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 23.5.2023 .) Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Eduardo de Gregorio Dr. Gerardo Sabeone L L/ CORTE-D-I-G