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Sentenza — n. 24862/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24862/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24862/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I ricorsi sono inammissibili riguardo alla doglianza circa il proscioglimento dei coimputati che hanno definito la posizione attraverso il rito abbreviato, in quanto proposti per motivi non consentiti dalla legge. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 608 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24862/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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altri capi d'accusa pena complementare ammende per infrazione procedurale pena accessoria riscossione di pene pecuniarie restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Mantova ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti degli imputati Ginelli Alessandro e Ginelli Moreno per delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta semplice.
art. 608 cod. proc. pen
-/ 3.Per desiderio di completezza, va, infine, osservato che l'omessa applicazione di una pena accessoria integra violazione di legge e la relativa sentenza è ricorribile per cassazione da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GINELLI ALESSANDRO nato a MANTOVA il 06/07/1972 GINELLI MORENO nato a ROVERBELLA il 14/09/1946 avverso la sentenza del 24/05/2021 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Mantova ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti degli imputati Ginelli Alessandro e Ginelli Moreno per delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta semplice. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il comune difensore, con due atti di impugnazione distinti ma di identico contenuto - per cui sono esaminati congiuntamente - lamentando col primo motivo l'errata qualificazione giuridica del fatto, poiché contestualmente il Giudice aveva prosciolto i coimputati in sede di rito abbreviato perché il fatto non sussiste. Nel secondo motivo ci si duole dell'applicazione delle pene accessorie fallimentari, riguardo alla quale mancherebbe l'espressione di volontà degli imputati. Con requisitoria scritta il PG presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili riguardo alla doglianza circa il proscioglimento dei coimputati che hanno definito la posizione attraverso il rito abbreviato, in quanto proposti per motivi non consentiti dalla legge. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso di specie i ricorrenti lamentano genericamente il contrasto tra la sentenza di patteggiannento e la pronunzia liberatoria resa in rito abbreviato ponendosi, dunque, al di fuori dei limiti consentiti dalla norma suddetta. Invero, tra i motivi per cui è consentito il ricorso non vi è l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art 129 cpp mentre l'assoluzione dei coimputati, potrà eventualmente essere fatta valere ai fini della revisione, come contrasto tra i giudicati, ricorrendone le condizioni di legge.( sez 1 nr 15088/2021). 2.Quanto all'applicazione delle pene accessorie fallimentari il Collegio intende dar seguito all'orientamento per il quale in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni - come nella fattispecie in esame - devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo tra le parti. (Sez. 4 , Sentenza n. 28905 del 11/06/2019 Cc. (dep. 03/07/2019 ) Rv. 276374.

Massime precedenti Conformi: N. 9007 del 2007 Rv. 235988 - 01, N. 23134 del 2008 Rv. 240304 - 01, N. 8723 del 2013 Rv. 254689. Va, altresì, sottolineato che il Giudice di merito ha correttamente fornito motivazione quanto alla concreta irrogazione delle pene accessorie, riferendosi alla gravità delle condotte realizzate dagli imputati. -/ 3.Per desiderio di completezza, va, infine, osservato che l'omessa applicazione di una pena accessoria integra violazione di legge e la relativa sentenza è ricorribile per cassazione da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. (Sez.

U - , Sentenza n. 47502 del 29/09/2022 Ud. (dep. 15/12/2022 ) Rv. 283754. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 24.2.2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Gerord,o abeone (C 1 CORTE DI CA. V SEZIONE PENALE