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Ordinanza — n. 24859/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals as inadmissible due to generic arguments lacking specific factual analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24859/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Sajmir Murrani, Dritan Murrani, and Veli Xaka inadmissible. The court found the arguments regarding sentencing and acquittal grounds to be absolutely generic without addressing the specific case details. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in concrete facts; generic arguments challenging judicial power or procedural violations without factual engagement render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic argumentation sentencing review acquittal grounds procedural costs Corte di Cassazione criminal procedure interpretazione della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza del 9 giugno 2022 la Corte d'appello di Torino, prendendo atto dell'accordo raggiunto, nell'interesse di Sajmir Murrani, di Dritan Murrani e di Veli Xaka, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso proposto nell'interesse del restante imputato è inammissibile, dal momento che, in disparte il profilo della possibilità di contestare l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 9 giugno 2022 la Corte d'appello di Torino, prendendo atto dell'accordo raggiunto, nell'interesse di Sajmir Murrani, di Dritan Murrani e di Veli Xaka, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorso proposto nell'interesse del restante imputato è inammissibile, dal momento che, in disparte il profilo della possibilità di contestare l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
(Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MURRANI SAJMIR nato il 28/01/1989 MURRANI DRITAN nato il 19/06/1996 XAKA VELI nato il 29/05/2000 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 giugno 2022 la Corte d'appello di Torino, prendendo atto dell'accordo raggiunto, nell'interesse di Sajmir Murrani, di Dritan Murrani e di Veli Xaka, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine alla determinazione della pena, con rinuncia ai restanti motivi di impugnazione, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei termini convenuti.

2. Nell'interesse di Sajmir Murrani e di Dritan Murrani è stato proposto ricorso per cassazione con il quale si rileva che la richiesta di concordato non riduce i poteri di qualificazione giuridica del giudice; nell'interesse del Xaka il ricorso contesta la valutazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per giungere ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., con riferimento al reato associativo, alla luce della motivazione della Corte territoriale, in ordine al carattere artigianale dell'attività predatoria.

Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse degli imputati è inammissibile, in quanto, per ciò che concerne le impugnazioni dei Murrani, introduce del tutto genericamente il tema del permanente potere dei giudice di intervenire sulla definizione giuridica dei fatti, senza aggiungere alcuna considerazione concernente la concreta vicenda della quale si discute. Il ricorso proposto nell'interesse del restante imputato è inammissibile, dal momento che, in disparte il profilo della possibilità di contestare l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 — 0), comunque si caratterizza per l'assoluta genericità di formulazione.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammend Co