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Ordinanza — n. 24858/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses personal appeal to Cassation as inadmissible due to legislative reform requiring legal representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24858/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Zakaria Madania's personal appeal to the Cassation inadmissible because the 2017 legislative reform abolished the right to file appeals personally. Although Madania argued this violated constitutional rights, the Court affirmed that requiring legal representation is within legislative discretion and does not limit defense capabilities. Consequently, the appeal was rejected, and Madania was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The legislative reform requiring legal representation for appeals to the Cassation is valid and does not violate constitutional rights or the European Convention on Human Rights.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility Cassation legal representation legislative reform 2017 constitutional rights defense Italian criminal procedure esame di cassazione difesa d'ufficio falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proveniente da soggetto non legittimato, è inammissibile, dal momento che la I.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 del 2017, riformulando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha soppresso la possibilità di proporre ricorso personalmente in cassazione.
Art. 11, comma 7, Cost.
Art. 13 CEDU
art. 495 cod. pen
Zakaria Madania propone personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 4 luglio 2022, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado, che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Va aggiunto, alla luce del secondo motivo di ricorso, che questa Corte ha ripetutamente affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato comma 55, legge n.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADANIA ZAKARIA nato il 06/03/1989 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Zakaria Madania propone personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 4 luglio 2022, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado, che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen.

2. Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proveniente da soggetto non legittimato, è inammissibile, dal momento che la I. n. 103 del 2017, riformulando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha soppresso la possibilità di proporre ricorso personalmente in cassazione.

3. Va aggiunto, alla luce del secondo motivo di ricorso, che questa Corte ha ripetutamente affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.11, comma 7, Cost. e 13 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334 — 01).

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così dec