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Sentenza — n. 24854/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24854/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24854/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 20 luglio 2020, il Tribunale di Sassari ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania con cui è stata applicata a Mario Gavino Docche, n.q. di amministratore di fatto e di diritto di numerose società indicate nei capi di imputazione provvisoria, la misura cautelare della custodia in carcere sulla base di gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di reiterazione di reati di bancarotta.

Regesto Legislator

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art. 591 cod.proc.pen, art. 589 cod.proc.pen; Sentenza — n. 24854/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'indagato, a mezzo dei propri difensori di fiducia, ricorre avverso la predetta ordinanza e ne chiede l'annullamento proponendo due motivi di ricorso entrambi a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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carcerazione cautelativa mantenimento della carcerazione di sicurezza carcerazione preventiva eccessiva detenuto carcerazione giudiziaria carcerazione in vista di sfratto

Disposizioni normative citate

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art. 591 cod.proc.pen
In considerazione di tale dichiarazione e del provvedimento in atti, deve darsi atto cne è venuto meno l'interesse alla pronuncia e l'impugnazione va dichiarata, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 591 cod.proc.pen., comma 1, lett.
art. 589 cod.proc.pen
d), in relazione all'art. 589 cod.proc.pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DOCCHE MARIO GAVINO nato a OLBIA il 12/03/1953 avverso l'ordinanza del 20/07/2022 del TRIB. LIBERTA' di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; ( lette/sentlfe le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO o z_

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 20 luglio 2020, il Tribunale di Sassari ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania con cui è stata applicata a Mario Gavino Docche, n.q. di amministratore di fatto e di diritto di numerose società indicate nei capi di imputazione provvisoria, la misura cautelare della custodia in carcere sulla base di gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di reiterazione di reati di bancarotta.

2. L'indagato, a mezzo dei propri difensori di fiducia, ricorre avverso la predetta ordinanza e ne chiede l'annullamento proponendo due motivi di ricorso entrambi a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e lett. e), cod. proc. pen.

3. Successivamente alla proposizione del ricorso, il difensore di fiducia dell'indagato, avv.to Gianluca Tognozzi, ha fatto pervenire una dichiarazione con cui manifestava la perdita di interesse al ricorso in quanto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania, che medio tempore ( 26 settembre 2022) aveva sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, con successivo provvedimento del 5 dicembre 2022 aveva revocato la misura cautelare e disposto la scarcerazione dell'indagato se non detenuto per altra causa.

4. In considerazione di tale dichiarazione e del provvedimento in atti, deve darsi atto cne è venuto meno l'interesse alla pronuncia e l'impugnazione va dichiarata, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 591 cod.proc.pen., comma 1, lett. d), in relazione all'art. 589 cod.proc.pen.

5. Alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende avendo il ricorrente ottenuto solo dopo la proposizione del ricorso il provvedimento favorevole che si attendeva dalla decisione di questa Corte. Si è, infatti, ormai conso idato l'orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da una causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618, del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv 281785).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso