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Sentenza — n. 24843/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24843/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24843/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile per genericità dei motivi l'appello proposto da Sandu Marian avverso la sentenza che lo ha condannato per il reato di tentato furto pluriaggravato. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo eccepisce violazione di legge per essersi la Corte territoriale pronunziata in camera di consiglio non partecipata nonostante la difesa avesse avanzato tempestiva istanza di trattazione orale dell'impugnazione ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020. Analogo vizio viene dedotto con il secondo motivo, lamentando il ricorrente che la Corte avrebbe ritenuto generici i motivi d'appello concernenti la misura della pena facendo riferimento alle circostanze oggetto delle aggravanti contestate all'imputato nonostante le stesse fossero state neutralizzate nel giudizio di equivalenza con le riconosciute attenuanti generiche e dunque ininfluenti ai fini della determinazione della pena base oggetto delle censure articolate con il gravame di merito.

Regesto Legislator

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art. 591 c.p; Sentenza — n. 24843/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare è fondato e dirimente il primo motivo, rimanendo assorbito il secondo. Il provvedimento impugnato è infatti un'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 591 c.p.p., in relazione al quale questa ha Corte ha stabilito che l'inammissibilità dell'appello va dichiarata con procedura de plano, senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127, comma 9, c.p.p., secondo il quale l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 24808 del 24/07/2020, Koiyf, Rv. 279553).

Parole chiave

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attenuazione della pena alleggerimento della pena motivi di cassazione proporzionalità della pena censura formulata in modo carente individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 591 c.p
Il provvedimento impugnato è infatti un'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 591 c.p.p., in relazione al quale questa ha Corte ha stabilito che l'inammissibilità dell'appello va dichiarata con procedura de plano, senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANDU MARIAN nato il 24/11/1978 avverso l'ordinanza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sabrina Passafiume, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Domenico Di Vito, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile per genericità dei motivi l'appello proposto da Sandu Marian avverso la sentenza che lo ha condannato per il reato di tentato furto pluriaggravato.

2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo eccepisce violazione di legge per essersi la Corte territoriale pronunziata in camera di consiglio non partecipata nonostante la difesa avesse avanzato tempestiva istanza di trattazione orale dell'impugnazione ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020. Analogo vizio viene dedotto con il secondo motivo, lamentando il ricorrente che la Corte avrebbe ritenuto generici i motivi d'appello concernenti la misura della pena facendo riferimento alle circostanze oggetto delle aggravanti contestate all'imputato nonostante le stesse fossero state neutralizzate nel giudizio di equivalenza con le riconosciute attenuanti generiche e dunque ininfluenti ai fini della determinazione della pena base oggetto delle censure articolate con il gravame di merito.

3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale ribadisce i motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. In particolare è fondato e dirimente il primo motivo, rimanendo assorbito il secondo. Il provvedimento impugnato è infatti un'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 591 c.p.p., in relazione al quale questa ha Corte ha stabilito che l'inammissibilità dell'appello va dichiarata con procedura de plano, senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127, comma 9, c.p.p., secondo il quale l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 24808 del 24/07/2020, Koiyf, Rv. 279553).

Principio che deve essere ribadito, ma che non può trovare applicazione qualora, come nel caso di specie, il giudice dell'appello abbia proceduto a fissare l'udienza nel contraddittorio delle parti ed una di esse abbia proposto rituale istanza di trattazione orale. Nulla infatti impedisce al suddetto giudice di dichiarare l'inammissibilità del gravame con sentenza, ma una volta instaurato il contraddittorio a seguito della citazione delle parti egli è tenuto a celebrare l'udienza se queste hanno chiesto di comparire.

3. L'ordinanza impugnata deve conseguentemente essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Roma per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giu