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Sentenza — n. 24819/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming mandatory defense lawyer presence violated rights during police interrogation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24819/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied procedural law regarding defense rights. The appellant argued that his mandatory right to a defense lawyer was violated during a police interrogation under Article 415-bis of the Criminal Procedure Code, as the appointed lawyer was absent. The court rejected this claim, establishing that the absence of an advised lawyer does not automatically nullify an interrogation unless their presence is strictly required by law.

Regesto Legislator

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Art. 415-bis c.p.p.; Art. 420-ter c.p.p.: The absence of a defense lawyer, even if advised, does not render a police interrogation null and void unless their presence is legally mandatory.

Parole chiave

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police interrogation nullity mandatory defense lawyer Article 415-bis CPP defense rights violation inadmissible appeal procedura per diffamazione dichiarazioni inverosimili denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 178 lett c) c.p.p.
Art. 179 c.p.p.
Art. 415 bis c.p.p.
Art. 6 CEDU
Art. 350/3 c.p.p.
Art. 370/1 c.p.p.
Art. 420-ter, comma 5 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 30194 del 01/06/2021
Conf. Sez. 1, n. 2551 del 1993
281657.(Conf. Sez. 1, n. 2551 del 1993, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 39474 del 03/07/2014
Sez. 2, Sentenza n. 39474 del 03/07/2014 Ud.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCIANO' ROSARIO nato a SAVIANO il 19/03/1961 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI -- ha concluso chiedendo l i 1.4. C.171)

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna a pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti dell'imputato Marcianò per il delitto di diffamazione tramite faceboock nei confronti della memoria di Valeria Solesin, consistita nell'aver pubblicato sul suo profilo più commenti con i quali affermava che la donna non era morta e che si trattava di un nob;ia inventata a scopo speculativo. Fatti compiuti tra Novembre 2015 ed Aprile 2017.

1. Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario articolando un solo motivo, col quale deduce la violazione degli artt 178 lett c), 179 , 415 bis cpp e dell'alt 6 Cedu. L'imputato aveva presentato richiesta di essere interrogato dopo la notifica dell'avviso ex art 415 bis cpp ed in sede di interrogatorio aveva revocato il difensore di fiducia; l'Autorità procedente aveva nominato un difensore di ufficio, che peraltro non era stato avvisato; Marcianò , quindi, aveva reso interrogatorio senza assistenza del difensore rendendo dichiarazioni e depositando memoria,con le quali si era assunto la paternità degli scritti.

Tali dichiarazioni era state ribadite nell'esame rese in sede di giudizio abbreviato condizionato all'esame dell'imputato. La difesa rappresenta che le dichiarazioni e la memoria avevano indirizzato irrimediabilmente la strategia difensiva e lamenta la mancata assistenza del difensore in uno dei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, criticando la giustificazione resa dalla Corte di appello che aveva ritenuto non obbligatoria la presenza del legale per quell'incombente. A sostegno della tesi cita le disposizioni procedurali di cui agli artt 350/3 cpp e 370/1 cpp in tema di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e giurisprudenza di questa Corte e della Gedu di senso opposto.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Invero, la sentenza impugnata - nel rispondere al relativo motivo di appello - ha dato conto che l'imputato, prima di rendere interrogatorio al PM ex art 415 bis cpp, aveva revocato il proprio difensore, peraltro avvisato ma che non era presente, e non intese nominarne uno nuovo;i1 PM nominò un difensore di ufficio, comunicando la nomina all'imputato, che ricevuti gli avvisi ex art 54/3 cpp, prese atto delle contestazioni e dichiarò di voler rispondere, come fece. Diversamente da quanto denunzia il ricorrente, che non contesta la cadenza procedimentale per come ricostruita nella sentenza, la scelta operata dai Giudici del merito è corretta, essendo in armonia con i principi più volte affermati da questa Corte regolatrice secondo i quali anche il legittimo impedimento del difensore, pur se dovuto ad assoluta impossibilità di comparire, non costituisce causa di rinvio dell'interrogatorio richiesto dall'indagato a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in quanto la disposizione di cui alll'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.

è applicabile al solo dibattimento.(Sez. 5 , Sentenza n. 30194 del 01/06/2021 Ud. (dep. 02/08/2021 ) Rv. 281657.(Conf. Sez. 1, n. 2551 del 1993, Rv. 194077),In senso conforme si è chiarito che in sede di interrogatorio dinanzi al p.m., l'assenza del difensore, ritualmente e tempestivamente avvisato - come nella fattispecie in esame - non ne determina di per sé la nullità per difetto di assistenza all'indagato, essendo tale sanzione espressamente comminata con riferimento alle ipotesi in cui la presenza del difensore è obbligatoria. Sez. 2, Sentenza n. 39474 del 03/07/2014 Ud. (dep. 25/09/2014) Rv. 260785. 2.E' utile aggiungere, per desiderio di completezza, sotto il profilo della effettiva lesione dei diritti della difesa, che il ricorrente evoca con ampie citazioni della giurisprudenza convenzionale, che - come si legge nella sentenza impugnata e come da conto anche lo stesso atto di impugnazione - le dichiarazioni rese in assenza del difensore, in cui l'imputato ha ammesso di essere l'autore delle pubblicazioni ritenute diffamatorie pubblicate in rete, riconducendole, peraltro, alla libera manifestazione del pensiero, sono state ripetute in sede di esame reso nel rito abbreviato condizionato, in cui era egli assistito dal difensore.

Anche la deduzione difensiva secondo la quale la sentenza sarebbe in contrasto con l'art 6 Cedu, per essere fondata su dichiarazioni rese in fase investigativa senza l'assistenza dl difensore, risulta, pertanto, smentita in fatto. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenito delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 9.2.2023 Il consigliere e