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Ordinanza — n. 23054/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against plea-bargain sentences for theft, ruling they are inadmissible due to waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23054/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Corradino Oreste and Pasquale Esposito against their plea-bargain sentences inadmissible. Both defendants argued that the lower court failed to properly justify the agreed sentence, but the court held that such complaints are barred when the plea-bargain procedure is invoked. Consequently, the appeals were rejected without formalities, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against plea-bargain sentences are inadmissible if they concern waived grounds, omitted release conditions, or sentencing errors not affecting the legality of the sanction itself.

Parole chiave

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plea bargain procedure inadmissible appeal waived grounds sentencing error Cassation dismissal sanzioni penali adeguamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
- che la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610 c.p.p.
272969), circostanza neanche dedotta dal ricorrente; - che ii ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
- che la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da CORRADINO ORESTE, nato a Napoli il 5 giugno 1974; ESPOSITO PASQUALE, nato a Napoli il 30 novembre 1968; avverso la sentenza del 20 ottobre 2022, della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato a Oreste Corradino e Pasquale Esposito, imputati del delitto di furto pluriaggravato, che avevano previamente rinunciato a tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale; - che avverso detta sentenza ricorrono entrambi gli imputati, a mezzo dei loro difensori, articolando un unico motivo di censura, con il quale denunciano il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio; - che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), circostanza neanche dedotta dal ricorrente; - che ii ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 aprile 2023 Il iglier es