Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23052/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds under plea bargain rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23052/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged a first-instance judgment on the grounds of insufficient reasoning regarding sentencing and the non-application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these arguments because the plea bargain statute limits admissible grounds to specific legal errors, and the non-punishment clause was not evident in the original judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Appeals under plea bargain procedures are admissible only for specific legal errors, and non-punishment clauses must be evident in the judgment to allow review for lack of reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal inadmissibility grounds sentencing reasoning non-punishment clause court costs fines controllo della commisurazione della pena esecuzione delle pene e delle misure abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.
pen.; - che il primo motivo è inammissibile in quanto l'art. 448, comma 2 bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e c:he tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102
(Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e c:he tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CHINO VITTORIO, nato a Racconigi il 17 ottobre 1962; avverso la sentenza del 6 dicembre 2022, del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il Tribunale di Genova ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da Vittorio Chino in ordine a due episodi di furto (consumato e tentato) pluriaggravati; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi di censura, con i quali denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che il primo motivo è inammissibile in quanto l'art. 448, comma 2 bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 10:3, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena.

Nel caso di specie, il ricorrente non si dLole della inesatta qualificazione giuridica del fatto, ma della mancanza di motivazione in ordine alla esattezza della stessa, cosicché il motivo di ricorso, ai sensi della disposizione sopra citata, non rientra tra quelli deducibili; - che il secondo motivo è ugualmente inammissibile, atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e c:he tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deci