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Ordinanza — n. 23050/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming procedural violation due to plea bargaining in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23050/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant waived all grounds for challenge by accepting a plea bargain in the appellate court. The appellant argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding the evaluation of acquittal conditions, but the court held that such waivers preclude further litigation on those specific points. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: When an accused accepts a plea bargain in the appellate instance, they waive all grounds for challenge, rendering subsequent appeals on those specific matters inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain in appeal waiver of grounds procedural preclusion inadmissible appeal court costs and fine rimborso dell'IVA licenziamento per furto mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
- che Vitantonio Roma ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, che ha accolto la richiesta di applicazione della pena in ordine ad un episodio di tentato furto pluriaggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 129 cod.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
278170); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
- che Vitantonio Roma ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, che ha accolto la richiesta di applicazione della pena in ordine ad un episodio di tentato furto pluriaggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
pen, e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ROMA VITANTONIO nato a Brindisi, il 22 dicembre 1975; avverso la sentenza del 1° luglio 2022, della Corte d'appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Vitantonio Roma ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, che ha accolto la richiesta di applicazione della pena in ordine ad un episodio di tentato furto pluriaggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto il cd. "patteggiamento in appello" configura la rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di impugnazione presentati, la quale a sua volta produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), per cui è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono, invece, inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen, e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2023 Il Coyrigjiere estensore Il P