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Ordinanza — n. 23048/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely filed one day after the 45-day deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23048/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on November 29, 2022, one day after the statutory deadline. The appellant challenged a second-instance conviction for fraudulent bankruptcy, arguing legal violations and evidentiary errors. The court ruled the appeal untimely because the 45-day period from the September 14, 2022 judgment expired on November 28, 2022.

Regesto Legislator

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Art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the forty-five day period following the pronouncement of the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal statutory deadline untimely filing fraudulent bankruptcy court of cassation bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie riciclaggio di denaro aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Ed invero, dalla scadenza del termine di trenta giorni dalla pronunzia della sentenza impugnata — il 14 ottobre 2022 — va calcolai:o il termine di 45 giorni di cui all'art. 585 comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13/6/2000 n.186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELI MASSIMO nato a VERONA il 19/06/1961 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 settembre 2022 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato Massimo De Angeli per bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società "Hard computer s.r.l.", di cui era amministratore, società dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 4 ottobre 2012.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia formulando quattro motivi di ricorso, che lamentano, rispettivamente, violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova, vizio di motivazione quanto al coefficiente soggettivo e violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione in bancarotta semplice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché tardivo.

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello il 14 settembre 2022, con motivazione riservata in giorni trenta, termine rispettato in quanto la sentenza risulta depositata il 20 settembre. Il ricorso è stato presentato il 29 novembre 2022 presso il Tribunale di Verona, che lo ha poi trasmesso alla Corte di appello di Milano. Ebbene, il ricorso è intempestivo in quanto il termine per presentarlo scadeva il 28 novembre 2022, mentre il ricorso è stato presentato il giorno successivo. Ed invero, dalla scadenza del termine di trenta giorni dalla pronunzia della sentenza impugnata — il 14 ottobre 2022 — va calcolai:o il termine di 45 giorni di cui all'art. 585 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., termine che andava a scadere, appunto, lunedì 28 novembre 2022.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.