Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence as grounds are not permitted by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible de plano. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that Article 448, paragraph 2, bis, strictly limits appeal grounds to specific issues like the defendant's will or legal qualification, excluding procedural defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible for procedural defects or lack of reasoning, being limited strictly to the defendant's will, correlation of request and sentence, legal qualification, and legality of the penalty.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WEIHRAUTER KURT nato a BOLZANO il 11/06/1963 avverso la sentenza del 16/12/2022 del TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISL40 SCARLINI; si è proceduto de plano
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bolzano ha applicato a Kurt Weihrauter la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati di violazione di domicilio e danneggiamento.
2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo addotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..
2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 aprile 2