Sentenza — n. 23044/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 28 novembre 2022, il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, in accoglimento dell'appello proposto da Niccolò Lisi avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale del 25 ottobre 2022, di reiezione dell'istanza di revoca della misura della sospensione dell'attività di commercialista e del divieto di ricoprire incarichi direttivi nelle persone giuridiche, revocava le stesse e revocava inoltre il sequestro preventivo disposto in relazione al capo 33-C. Dichiarava, invece, inammissibile la richiesta di riesame relativa alla ordinanza genetica. 1.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 23044/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale aveva ritenuto il compenso dovuto per le prestazioni effettuate dal professionista e dalla sua società di tenuta dei dati contabili. I compensi erano però del tutto irragionevoli anche alla luce della giurisprudenza di legittimità civile. Si era omesso di valutare le seguenti circostanze. Si era già detto del contributo dichiarativo del Brogi. Doveva poi considerarsi che Brogi era stato nominato liquidatore della società una prima volta nel 2010 e, dopo la revoca di quel fallimento, una seconda volta fino alla successiva dichiarazione di dissesto.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: LISI NICCOLO' nato a LIVORNO il 01/03/1964 avverso l'ordinanza del 28/11/2022 del TRIB. LIBERTA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato NANNI ANGELO si associa alle conclusioni del PG insistendo per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 novembre 2022, il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, in accoglimento dell'appello proposto da Niccolò Lisi avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale del 25 ottobre 2022, di reiezione dell'istanza di revoca della misura della sospensione dell'attività di commercialista e del divieto di ricoprire incarichi direttivi nelle persone giuridiche, revocava le stesse e revocava inoltre il sequestro preventivo disposto in relazione al capo 33-C. Dichiarava, invece, inammissibile la richiesta di riesame relativa alla ordinanza genetica. 1.1.
Il Tribunale così motivava la sua decisione, in relazione alle imputazioni attinte dal ricorso della pubblica accusa. Ricordava, innanzitutto, che la società interessata, la srl I Pioppi, era stata dichiarata fallita una prima volta nel 2011, un fallimento che era stato revocato nel 2017 (con restituzione della società al liquidatore nel 2018), ed era stata nuovamente dichiarata fallita nel 2021, dopo che il liquidatore Lorenzo Brogi aveva vanamente avanzato istanza di concordato preventivo. Il legale della società era l'avv. Romagnoli, il commercialista l'odierno indagato dott.
Niccolò Lisi. Il Tribunale riteneva che le censure mosse dal prevenuto in ordine al compendio indiziario relativo alle varie imputazioni fossero fondate, e ciò per le seguenti ragioni. Sul capo 34 - un'ipotesi di bancarotta preferenziale - il Tribunale osservava come, dalle conversazioni intercettate, fosse emerso che erano stati Brogi e Romagnoli a decidere di effettuare i pagamenti indicati in imputazione, come, peraltro, aveva confermato anche il Toschi (il precedente amministratore della fallita), e non l'odierno indagato Lisi. Sul capo 32 - il cagionamento per effetto di operazioni dolose della srl I Pioppi - doveva considerarsi che Brogi, l'amministratore di facciata (il cui incarico era finalizzato ad eludere, da parte del Toschi, le proprie responsabilità nel dissesto della società) non era stato presentato al Toschi da Lisi ma da Romagnoli, come aveva poi confermato il Brogi stesso.
Lisi era intervenuto soltanto dopo la revoca del primo fallimento, nel 2017/2018, quando il liquidatore Brogi era nuovamente tornato in carica e non aveva così potuto incidere sulla "politica" della società, di omissione del versamento di quanto dovuto a titolo di imposte e di contributi previdenziali.Sul capo 33-C - la bancarotta patrimoniale conseguente al pagamento del proprio compenso - doveva considerarsi che Lisi aveva, comunque, tenuto la contabilità della società e che almeno per questo doveva essere remunerato. Tanto più che la contabilità stessa, anche a detta del curatore, appariva regolare.
Doveva anche tenersi conto del fatto che neppure il curatore, nominato con la prima sentenza dichiarativa del 2011, aveva regolarmente tenuto la contabilità. Comunque, l'indagato aveva prodotto una consulenza che deponeva per la congruità del compenso richiesto e, quanto al Toschi, questi aveva solo lamentato l'erroneità dei bilanci predisposti dal Lisi e non la loro assoluta carenza. Al 15 aprile 2021, era poi cessata l'attività consulenzial€ del Lisi che aveva così riconsegnato tutto il compendio contabile da lui custodito. Nonio gli si poteva pertanto addebitare la condotta, omissiva, del mancato deposito del libro inventari, contestatagli al capo 35 della rubrica.
2. Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze articolando le proprie censure in cinque motivi. 2.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione per non essere stato riconosciuto, in capo all'indagato, il requisito della gravità indiziaria in relazione al capo 32 della rubrica, il cagionamento doloso del fallimento della società I Pioppi a seguito della sistematica omissione del pagamento dei debiti contributivi e con l'erario. Il Tribunale aveva ritenuto l'estraneità del Lisi considerando che non era stato lui a suggerire di nominare Lorenzo Brogi come prestanome della fallita e che i debiti fiscali in oggetto si erano accumulati in epoca precedente al suo interessamento alla società.
Si era così omesso di considerare quanto segue. Brogi aveva riferito di essere un mero prestanome e che, in tale qualità, aveva operato anche con Niccolò Lisi, ed era stato proprio costui o il Romagnoli a presentarlo agli amministratori della fallita. Il curatore del fallimento aveva confermato il fatto che uno dei consulenti della società era il Lisi e da prima che Brogi ne divenisse il liquidatore. La Guardia di Finanza aveva ricostruito il sommarsi di quei debiti fiscali che aveva cagionato il fallimento della società. Dalle intercettazioni era emerso lo stretto collegamento fra Brogi, Romagnoli e Lisi, presso il cui studio erano avvenute alcune riunioni.
Lo stesso Lisi aveva ammesso di non avere fatto nulla per la società dal 2018 in poi e di essere stato a conoscenza degli ingenti debiti erariali.Angelo Toschi, il precedente amministratore della fallita, aveva riferito che era stato proprio Lisi a presentargli Brogi come prestanome, da nominare liquidatore della società così che evitare lui stesso di assumersene le conseguenti responsabilità. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in ordine alla esclusione del requisito della gravità indiziaria in capo all'indagato in riferimento al capo 33-C della rubrica (la bancarotta patrimoniale conseguente all'incasso dei compensi, dal 2018 al 2021, per circa 44.000 euro, ritenuta invece dal Tribunale un'ipotesi di bancarotta preferenziale).
Il Tribunale aveva ritenuto il compenso dovuto per le prestazioni effettuate dal professionista e dalla sua società di tenuta dei dati contabili. I compensi erano però del tutto irragionevoli anche alla luce della giurisprudenza di legittimità civile. Si era omesso di valutare le seguenti circostanze. Si era già detto del contributo dichiarativo del Brogi. Doveva poi considerarsi che Brogi era stato nominato liquidatore della società una prima volta nel 2010 e, dopo la revoca di quel fallimento, una seconda volta fino alla successiva dichiarazione di dissesto.
Il curatore aveva riferito che Lisi collaborava con il Toschi già in epoca precedente al primo incarico al Brogi. Lisi e Romagnoli erano sempre rimasti i consulenti della società. Le conversazioni intercettate dimostravano che Toschi si era lamentato con Brogi per i compensi ricevuto dal Lisi (a sua insaputa). 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione nell'escludere la gravità indiziaria in riferimento al delitto di cui al capo 34, il pagamento preferenziale di alcuni creditori chirografari della società I Pioppi.
Il Tribunale del riesame aveva annullato la misura sul punto ritenendo che tale condotta fosse addebitabile ai soli coimputati Brogi e Romagnoli e rilevando come Toschi avesse affermato che Lisi l'aveva conosciuto sono nel 2017 quando, revocato il fallimento della società, gli fu presentato da Brogi e Romagnoli. Si era così omesso di considerare quanto segue. Angelo Toschi aveva, infatti, riferito di avere conosciuto Lisi prima di affidare a Brogi l'incarico di divenire l'amministratore di facciata della società, e quindi nel 2010, tanto che fu l'indagato a fargli il nome del Brogi come possibile prestanome e di non essere stato posto a conoscenza dei compensi che Brogi, Romagnoli e Lisi si erano autonomamente attribuiti.
Dalle conversazioni intercettate erano emersi gli stretti rapporti fra Toschi, Lisi, Romagnoli e Brogi circa i pagamenti preferenziali effettuati dal Brogi ed i conseguenti rischi penali. 2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'esclusione del requisito della gravità indiziarla in ordine al capo 35 della rubrica (la bancarotta documentale della società I Pioppi). Il Tribunale aveva annullato la misura considerando che lo studio Lisi aveva restituito la contabilità al Brogi contestualmente al deposito degli ultimi bilanci, nel 2021, e non appariva significativa l'assenza del solo libro degli inventari.
Si erano così trascurati i seguenti ulteriori elementi di prova. La relazione del curatore in cui questi aveva lamentato la mancata consegna del suddetto libro e la circostanza che la contabilità era stata tenuta dallo studio Lisi. Purtuttavia, dalla documentazione prodotta dal Lisi stesso non emergeva alcuna voce, fra i compensi ricevuti, relativi alla tenuta della contabilità. 2.5. Con il quinto motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione all'esclusione del requisito della gravità indiziaria in capo all'indagato in ordine al capo 33-C della rubrica ed alla consente revoca del sequestro preventivo (quest'ultima non richiesta dalla difesa).
L'appello sul sequestro preventivo era stato, con la medesima ordinanza impugnata, dichiarato inammissibile dallo stesso Tribunale. Sull'estensione del giudizio sulla misura reale non contestata il Tribunale non aveva speso alcuna motivazione (vd. Cass. 1.3119/2018).
3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Nicola Lettieri, ha concluso per d rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal pubblico ministero è inammissibile.
1. In considerazione delle argomentazioni spese dal pubblico ministero nel ricorso (accettando il contraddittorio sulla ordinanza del Tribunale in tema di verifica della gravità indiziaria operata su una istanza di mera revoca della ordinanza genetica, il cui riesame era stato ritenuto inammissibile) occorre ricordare i limiti del giudizio di legittimità sulle misure di cautela personale.Già le Sezioni unite - con la sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - avevano precisato che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
Un orientamento interpretativo che era stato ribadito nelle successive pronunce delle Sezioni di cui si ricordano Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 e Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 in cui si è anche precisato che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza non consente al giudice di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.
2. Alla luce di tali principi di diritto, pertanto, non è consentito a questa Corte quanto sollecitato dalla ricorrente pubblica accusa: la riconsiderazione degli elementi, ipoteticamente indizianti, che avrebbero dovuto condurre il Tribunale ad una diversa decisione, di conferma del presupposto della gravità indiziaria in relazione alle imputazioni per le quali aveva disposto la revoca della misura. Ciò avrebbe comportato, infatti, la totale revisione, non tanto nell'ordinanza impugnata e del suo appartato motivazionale (l'unico possibile oggetto, lo si ripete) del sindacato di legittimità (peraltro non solo in tema cautelare) ma dell'intio compendio indiziario per verificare la rispondenza dell'ordinanza stessa al medesimo, in tutte le sue parti e nel complesso.
Una verifica che appartiene, invece, al giudice dell'appello (pur nei limiti del devoluto) e non certo al giudice della legittimità. Una verifica che, di conseguenza, non si estende certo a quel quadro che, nel prosieguo del processo, diventerà da indiziario a probatorio, trovando il proprio limite, appunto, nel mero esame della congruità logica interna all'ordinanza oggi impugnata (oltre che, ovviamente, allo stato degli atti, collocandosi nel contesto di un giudizio cautelare).3. Va inoltre ricordato come all'odierno ricorrente, Niccolò Lisi, i reati provvisoriamente ascritti gli sono imputati a titolo di concorso nel reato proprio, non risultando che lo stesso abbia, in alcuna delle condotte contestate, agito da amministratore di fatto delle varie società fallite.
Così che deve anche provarsi il suo consapevole concorso nei relativi reati propri secondo i principi fissati da questa Corte in tema di concorso dell'estraneo nel delitto proprio, concorso che è stato declinato, quanto ai reati fallimentari, commessi dagli amministratori delle società fallite, fra le altre, dalle seguenti pronunce: - Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni, Rv. 271123 che ha precisato come, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, la quale può rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori; - Sez. 5, n. 37101 del 15/06/2022, Cardarelli, Rv. 283597, in cui si è tuttavia precisato che, in tema di concorso dell'"extraneus" nel delitto di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose, il parere reso dal legale della società in seguito fallita (ed il Pilla è accusato, quale commercialista delle società fallite, avere loro reso attività di consulenza professionale) costituisce contributo causalmente rilevante rispetto alla condotta tipica di bancarotta solo nel caso in cui sia risultato decisivo per l'assunzione della condotta da parte dell'"intraneus".
4. Da tutte le superiori premesse emerge così l'inammissibilità dei motivi di ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, non emergendo, dalla lettura della medesima, sui punti censurati, una manifesta illogicità della decisione. 4.1. Si è infatti compiuta, già nella prima parte della presente sentenza, una, seppure breve, rassegna delle ragioni per le quali, per ogni capo di imputazione oggi sottoposto al giudizio di legittimità, il Tribunale di Firenze aveva revocato la misura, ragioni la cui non manifesta illogicità impedisce di approfondire ulteriormente il residuo (seppure, secondo l'accusa, ingente) quadro indiziario rinvenibile negli atti di causa, peraltro non allegati al ricorso.
Sul capo 34, il Tribunale osservava che, dalle conversazioni intercettate, era emerso che erano stati Brogi e Romagnoli a decidere di effettuare i pagamenti preferenziali, come aveva confermato anche il Toschi, e non l'odierno indagato Lisi. Sul capo 32, il Tribunale poi affermava come, dagli atti, fosse emerso che Lorenzo Brogi non era stato presentato al Toschi, il precedente amministratore della fallita, da Lisi ma da Romagnoli (come avrebbe confermato il Brogi stesso), così che la pretesa, della ricorrente pubblica accusa, che ciò non risponda al vero (per averlo affermato Toschi) costituisce una opposta interpretazione del complessivo dato probatorio sul punto (interpretazione che diverge anche in ordine al momento in cui Lisi aveva assunto il ruolo di consulente della società, se nel 2010 o nel 2018) che non può certo essere risolta da questa Corte.
Così da non potersi affermare che il Tribunale abbia reso, sul punto, una motivazione manifestamente illogica. Sul capo 33-C, la distrazione del proprio compenso, doveva considerarsi che Lisi aveva tenuto la contabilità e per questo doveva essere remunerato. Anche in tema di tenuta della contabilità da parte del Lisi (o della ditta al medesimo riconducibile), vi è una chiara divergenza fra quanto affermato dal Tribunale e quanto sostenuto dalla pubblica accusa, divergenza che, ancora una volta, non può essere risolta da questa Corte. Peraltro, nel ricorso della pubblica accusa ci si riporta a tale questione in modo evidentemente contraddittorio affermando, nel quinto motivo,, sia che Lisi aveva tenuto la contabilità (tanto da riconsegnarla poi al Brogi che l'aveva affidata al curatore), sia che non emergeva che questi l'avesse effettivamente curata (non rientrando, come voce, nei compensi professionali richiesti).
Il Tribunale, infine, osservava che, al 15 aprile 2021, era cessata l'attività consulenziale del Lisi che aveva così riconsegnato tutto il compendio custodito così che non gli si poteva attribuire la condotta, omissiva del deposito del libro inventari contestatagli al capo 35, non essendovi prova che questo non fosse stato, appunto, depositato al Brogi.
5. Quanto, infine, alla revoca della misura di cautela reale, appare evidente che il Tribunale, accertata l'assenza non solo di un adeguato quadro indiziario a carico del prevenuto ma anche del mero fumus commissi delicti, abbia revocato anche la misura reale, divenuta (anche a prescindere dall'inammissibilità del riesame della stessa) priva di concreta legittimità.
6. Non re