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Ordinanza — n. 23041/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against settlement sentence for waived appeal grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23041/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Antony's cassation appeal inadmissible regarding his claim of insufficient reasoning for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. Antony argued the appellate court failed to explicitly justify why he was not acquitted, but the court ruled that once parties agree to a settlement sentence and waive appeal grounds, only non-waived issues can be raised in cassation. Consequently, the court held that doglegging on waived acquittal grounds or penalty determinations is precluded by the principle of res judicata on those specific points.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In proceedings for a settlement sentence, the cassation appeal is inadmissible if it concerns grounds of appeal that have been waived, as the agreement implies a renunciation to raise different complaints in the subsequent legitimacy trial.

Parole chiave

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settlement sentence waived appeal grounds cassation inadmissibility res judicata criminal procedure code acquittal grounds penalty reduction licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
pen.- in un'ottica di sistema, come ripetutamente osservato da questa Corte, rende possibile dedurre avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del P.M.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017), pur non prevedendo una disciplina specifica in merito alle censure proponibili con ricorso per cassazione- essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria di inammissibilità de plano nell'art. 610, comma 5 bis, cod.
Art. 129 c.p.p.
Legge n. 103 del 2017
56 della legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017), pur non prevedendo una disciplina specifica in merito alle censure proponibili con ricorso per cassazione- essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria di inammissibilità de plano nell'art.
art. 599- bis c.p
-ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo preclusa la proponibilità del motivo dedotto dall'imputato avverso la sentenza emessa all'esito di un concordato, con rinuncia ai motivi di appello diversi dalla richiesta di riduzione della pena; -invero, l'istituto di cui all'art. 599-bis cod.proc.pen.
art. 129 c.p
art. 599-bis cod.proc.pen
-ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo preclusa la proponibilità del motivo dedotto dall'imputato avverso la sentenza emessa all'esito di un concordato, con rinuncia ai motivi di appello diversi dalla richiesta di riduzione della pena; -invero, l'istituto di cui all'art. 599-bis cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170
Sez. 5, Sent. n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADICI LUIGI ANTONY nato a IVREA il 29/07/1992 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI udito il difensore FATTO E DIRITTO -rilevato che con sentenza del 30.09.2022, la Corte di Appello di Milano ha ridotto ex art. 599- bis c.p.p., previa rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, la pena inflitta a Radici Luigi Antony a due anni e otto mesi di reclusione ed 800 euro di multa, per il reato di furto in abitazione in concorso con un altro uomo non identificato, di oggetti in oro ed altri effetti personali, con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nell'effrazione della serratura della porta di ingresso effettuata al fine di accedere all'abitazione; -rilevato che avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Radici, con atto a firma dell'avv.

Diego Torta, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione in relazione ai presupposti per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., omettendo la Corte territoriale di fornire conl:ezza, sia pure in termini sintetici, delle ragioni di un'apodittica affermazione di penale responsabilità;. -ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo preclusa la proponibilità del motivo dedotto dall'imputato avverso la sentenza emessa all'esito di un concordato, con rinuncia ai motivi di appello diversi dalla richiesta di riduzione della pena; -invero, l'istituto di cui all'art. 599-bis cod.proc.pen. (re)introdotto nel sistema processuale all'esito dell'entrata in vigore dell'art. 1 co. 56 della legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017), pur non prevedendo una disciplina specifica in merito alle censure proponibili con ricorso per cassazione- essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria di inammissibilità de plano nell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.- in un'ottica di sistema, come ripetutamente osservato da questa Corte, rende possibile dedurre avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del P.M. sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice e, dunque, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170); -ritenuto, pertanto, che il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve specificamente motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è liMitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, Sent. n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); -ritenuto, in proposito, che va richiamato altresì l'indirizzo di questa Cortei secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (Sez. 6 , n. 41254 del 04/07/2019); infatti, la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n.47698 del 18/09/2019, Rv. 278006).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila alla cassa d