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Ordinanza — n. 23039/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as GIP rejection of archiving request is not appealable via cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23039/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the GIP's decision to reject the request for archiving and order new investigations is not subject to cassation review. The appellant argued that failure to notify the chamber hearing date violated procedural rights, but the court held that only the archiving order itself is appealable to the Supreme Court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 177, 1778 c.p.p.: The decision by the Judge for Preliminary Investigations rejecting a request for archiving and ordering new investigations is not appealable to the Court of Cassation, as the exclusive remedy is a complaint to the Tribunal.

Parole chiave

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request for archiving Judge for Preliminary Investigations cassation appeal inadmissibility new investigations order procedural notification defect istruzione giudiziaria ricusazione del pubblico ministero sospensione dell'istruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 co. 1 lett. C) c.p.p.
Giuseppe Benvestíto, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co.
Art. 177 c.p.p.
Art. 1778 c.p.p.
Art. 61 c.p.p.
Art. 127 co. 1 c.p.p.
Art. 410-bis cod. proc. pen.
Art. 409 cod. proc. pen.
art. 127 c.p
art. 409 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 41612 del 29/05/2019
( Sez. 3, n. 41612 del 29/05/2019, Rv.
Sez. 5, n. 32029 del 12/04/2017
(Sez. 5, n. 32029 del 12/04/2017, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISO CARLO nato a TERLIZZI il 30/04/1987 avverso il decreto del 11/03/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO -rilevato che con decreto dell'Il marzo 2022, il GIP del Tribunale di Bari, in accoglimento dell'opposizione avverso la richiesta di archiviazione del procedimento n. 19647/2015 a carico di Liso Carlo per calunnia e diffamazione, ha disposto nuove indagini fissando per il compimento delle stesse il termine di novanta giorni; -rilevato che avverso il detto decreto ha proposto ricorso per cassazione Liso Carlo, con atto a firma dell'avv. Giuseppe Benvestíto, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. C), in relazione agli artt.177 e 1778 c.p.p., nonché del combinato disposto di cui agli artt. 61 e 127 co. 1 c.p.p., per non essere stato notificato al ricorrente il decreto di fissazione dell'udienza camerale ex art. 127 c.p.p.; -ritenuto che il ricorso è inammissibile, atteso che non è impugnabile il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione, essendo prevista la possibilità di proporre reclamo al tribunale solo nei confronti del decreto e dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 410-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ( Sez. 3, n. 41612 del 29/05/2019, Rv. 277051); - ritenuto, in particolare, che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato la forma dell'impugnazione del provvedimento di archiviazione - prevedendo il reclamo al tribunale monocratico e non più il ricorso per cassazione - ed ha esteso i casi di proponibilità, essendo esperibile il rimedio non più solo avverso l'ordinanza di archiviazione, contraddistinta dal mancato rispetto delle regole volte ad assicurare il contraddittorio, ma anche in talune ipotesi di nullità del decreto di archiviazione, ma non ha mutato il regime previgente che non prevedeva l'impugnazione del rigetto della richiesta di archiviazione; -rilevato, infatti, che più volte questa Corte ha affermato il principio, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, che non accolga la richiesta di archiviazione, disponga nuove indagini, nell'ipotesi di omessa notifica all'indagato dell'avviso dell'udienza camerale fissata ex art. 409 cod. proc. pen., essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32029 del 12/04/2017, Rv. 270676).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende