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Sentenza — n. 23028/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23028/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23028/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha accolto l'appello presentato dal Procuratore generale presso la medesima Corte di appello nei confronti della sentenza con la quale il Tribunale di Enna, in data 30 ottobre 2019, aveva assolto Antonio Silverio Plumari, Fino Compagnone e Luigi Calderaro e dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di Silvestro Iraci, Giuseppe Plumari e Emanuele Ruccella. Tutti erano imputati di lesioni personali, guaribili in sette giorni, commesse in Troina (EN), ai danni di Gianluca Siciliano, il 4 marzo 2014; il capo d'imputazione richiamava gli artt. 112 n. 1 e 585 cod. pen. e descriveva l'azione come commessa «in concorso ed in riunione tra loro». 1.1.

Regesto Legislator

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art. 615 cod. proc. pen, art. 611 cod. proc. pen, art. 578 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23028/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489), ma senza procedere alla necessaria "motivazione rafforzata" (Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, D., Rv. 282808), cioè ad una motivazione fornita di «forza persuasiva superiore», nella quale «siano esposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice è tenuto a compiere nell'attività di giudizio» (così Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rintus, Rv. 278056: la sentenza ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado).

Parole chiave

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revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione remissione della pena motivi di cassazione errore nella commisurazione della pena riabilitazione

Disposizioni normative citate

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art. 615 cod. proc. pen
Come è noto, l'attuale regolamentazione del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, in deroga alla disciplina dettata dall'art. 615 cod.
art. 611 cod. proc. pen
Il termine per il deposito delle note conclusive è perentorio, dal momento che quella disegnata dalla citata normativa emergenziale è una modalità di celebrazione del giudizio modellata sulle forme dell'art. 611 cod. proc. pen.
art. 578 cod. proc. pen
Non vi sono questioni civili da devolvere, in un nuovo giudizio, alla Corte di appello, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IRACI SILVESTRO nato a CATANIA il 31/01/1987 PLUMARI ANTONIO SILVERIO nato a CATANIA il 05/06/1995 PLUMARI GIUSEPPE nato a CATANIA il 09/08/1991 RUCCELLA EMANUELE nato a NICOSIA il 06/06/1986 COMPAGNONE FINO nato a NICOSIA il 29/07/1994 CALDERARO LUIGI nato a CATANIA il 13/01/1991 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore di parte civile, Avv. Plumari, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. Maccarrone, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha accolto l'appello presentato dal Procuratore generale presso la medesima Corte di appello nei confronti della sentenza con la quale il Tribunale di Enna, in data 30 ottobre 2019, aveva assolto Antonio Silverio Plumari, Fino Compagnone e Luigi Calderaro e dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di Silvestro Iraci, Giuseppe Plumari e Emanuele Ruccella. Tutti erano imputati di lesioni personali, guaribili in sette giorni, commesse in Troina (EN), ai danni di Gianluca Siciliano, il 4 marzo 2014; il capo d'imputazione richiamava gli artt. 112 n. 1 e 585 cod. pen. e descriveva l'azione come commessa «in concorso ed in riunione tra loro». 1.1.

Il Tribunale di Enna, come si è detto sopra, ha escluso la responsabilità di tre imputati, sulla base della testimonianza della persona offesa che non aveva ricollegato loro un ruolo attivo, se non in modo generico. Per gli altri tre, il Tribunale si è fermato alla presa d'atto del difetto di querela; condizione di procedibilità che ha ritenuto necessaria in ragione dell'esclusione della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 112, primo comma n. 1, cod. pen. 1.2. La Corte di appello di Caltanissetta ha disposi:o la rinnovazione dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nuovamente assumendo la testimonianza della persona offesa; all'esito, ritenuto provato il reato così come contestato - procedibile d'ufficio - ha condannato tutti gli imputati alla pena di mesi dieci di reclusione ciascuno, oltre alle spese processuali ed al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile.

Non è stata invece pronunciata condanna, nemmeno generica, al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, che pure ne aveva effettuato richiesta in sede di discussione del primo grado di giudizio, il 16 marzo 2021.

2. Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione tutti gli imputati, a mezzo di comune difensore, deducendo (primo motivo) vizio di motivazione per avere la Corte di appello fondato la pronuncia di responsabilità sulla sola deposizione della persona offesa, senza considerare né le dichiarazioni rese dalla medesima in primo grado, tutt'altro che chiare riguardo a numero e ruoli dei protagonisti dell'azione, né le ulteriori testimonianze assunte dinanzi al Tribunale. Con gli ulteriori motivi deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena ed eccepiscono l'intervenuta prescrizione del reato.3.

I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha depositato in data 5 aprile 2023 conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ritenuta non conforme alle esigenze di motivazione rafforzata che connotano la riforma in senso accusatorio di una sentenza di assoluzione. L'avv. Plumari, difensore della parte civile, ha depositato in data 12 aprile 2023 le proprie conclusioni, con nota spese, chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.

L'avv. Maccarrone, in data 18 aprile 2023, ha fatto pervenire dichiarazione di astensione dalle udienze in ottemperanza alla protesta indetta dall'Unione Camere penali italiane per il periodo 19-21 aprile 2023 e, contemporaneamente, ha concluso per iscritto nel senso dell'accoglimento del ricorso, sollecitando anche la Corte di cassazione a verificare la sussistenza della condizione di procedibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' necessario anzitutto rispondere alla richiesta di rinvio, depositata tre giorni prima dell'udienza dal difensore del ricorrente, per adesione all'astensione collettiva dalle udienze, proclamata dall'Unione Camere penali con delibera del 27 marzo 2023 per le date 19-20-21 aprile 2023. La richiesta non può essere accolta, non avendo il difensore depositato una tempestiva richiesta di trattazione orale. Come è noto, l'attuale regolamentazione del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, in deroga alla disciplina dettata dall'art. 615 cod. proc. pen., prevede che la Corte proceda in camera di consiglio, senza l'intervento delle parti, salvo che una di esse avanzi richiesta di trattazione orale, almeno venticinque giorni liberi prima dell'udienza (art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n. 137, convertito dalla legge 18/12/2020, n. 176).

Nel caso in cui la discussione orale non sia chiesta, il procuratore generale ha l'onere di depositare le proprie conclusioni entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza e il difensore entro il quinto giorno precedente Dunque, non avendo il difensore chiesto la trattazione orale, all'udienza non avrebbe potuto partecipare in ogni caso, e la richiesta di adesione all'astensione non può perciò essere accolta (cfr. per tutte Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067). Nel caso di specie, può solo aggiungersi che l'istanza di rinvio dell'udienza del 21 aprile è stata depositata non soltanto dopo la scadenza del termine per presentare la richiesta di trattazione orale, ma persino oltre il termine di cinque giorni liberi antecedenti l'udienza, previsto per depositare le conclusioni scritte (si vedano, per casi simili, Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, P., Rv. 281724 e Sez. 5, n. 38889 del 24/06/2021, B., Rv. 282029 che comunque premettono chiaramente, in motivazione, il riferimento all'assorbente argomento della mancata richiesta tempestiva di discussione orale).

Infatti, la richiesta (come, per il vero, Ve stesse conclusioni scritte) è stata depositata soltanto il 18 aprile 2023. Il termine per il deposito delle note conclusive è perentorio, dal momento che quella disegnata dalla citata normativa emergenziale è una modalità di celebrazione del giudizio modellata sulle forme dell'art. 611 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18483 del 29/03/2022, Della Mina, Rv. 283262). E che nel procedimento ex art. 611 cod. proc. pen. il difensore non abbia diritto al rinvio per adesione all'astensione costituisce ius receptum (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco, Rv. 255353;

Sez. 5, n. 1596 del 06/06/1995, Pierotti, Rv. 202633).

2. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato. La Corte di appello, come si è detto, ha ritenuto provato un ruolo attivo di tutti e sei gli imputati, giungendo così alla riforma della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado. Ciò ha fatto, doverosamente disponendo la rinnovazione della prova dichiarativa sulla quale ha ritenuto di fondare il superamento del ragionevole dubbio (cfr. Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228; Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785;

Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489), ma senza procedere alla necessaria "motivazione rafforzata" (Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, D., Rv. 282808), cioè ad una motivazione fornita di «forza persuasiva superiore», nella quale «siano esposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice è tenuto a compiere nell'attività di giudizio» (così Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rintus, Rv. 278056: la sentenza ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado).

La Corte di appello giustifica il ribaltamento del verdetto di primo grado devolvendo sostanzialmente al lettore la ricerca della spiegazione della diversa valutazione della prova che viene soltanto richiamata per relationem nel contenuto. Dice infatti la Corte che «in occasione di detta testimonianza, la vittima del reato ha offerto una ricostruzione dell'aggressione subita che, a fronte del considerevole lasso temporale trascorso dal fatte (oltre sette anni), può essere fondatamente considerata del tutto precisa, puntuale, esaustiva nei dettagli, oltre che convincente e in alcun modo dettata da qualsivoglia animosità o evidenti intenti lucrativi, avendo il Siciliano esposto i fatti con dovizia di particolari, soprattutto descrivendo, per ogni singolo imputato, le condotte attuative dell'aggressione riferita ed assegnando a ciascuno di loro un ruolo ben preciso nell'esecuzione dell'azione criminosa in parola...

L'eloquenza della narrazione dell'odierna parte civile, ben delineata nel relative , verbale di udienza in cui la medesima ha reso testimonianza (a cui, in questa sede, si rimanda integralmente per ragioni di economia espositiva), non consente pertanto di nutrire alcuna incertezza» (pagg. 2-3 della sentenza). Il lettore, in sostanza, viene rimandato alla lettura del verbale e alla valutazione della prova. Non sono indicati i ruoli dei singoli partecipanti all'azione, non viene fatto alcun riferimento alle testimonianze di segno diverso, non viene giustificata la diversa valutazione delle dichiarazioni della vittima rispetto a quanto avvenuto in primo grado.

3. Nemmeno la Corte ha fornito risposta al motivo di appello inerente il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

4. Deve dunque prendersi atto dell'intervenuta prescrizione del reato ed annullare senza rinvio la sentenza impugnata. 4.1. Il fatto è contestato come commesso in data 4 marzo 2014 ed il termine massimo di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., tenuto conto degli atti interruttivi, è pari a sette anni e sei mesi. Sono intervenuti tre eventi sospensivi, tutti giustificati da ragioni di impedimento (di salute o professionale) del difensore: durante il primo grado di giudizio, dall'udienza del 20 gennaio 2016 per sessanta giorni (termine massimo previsto dall'art. 159, comma 1 n. 3, cod. pen.) ed ancora dall'udienza dell'8 novembre 2017 per analogo periodo; in secondo grado, dall'udienza del 29 aprile 2021 per 64 giorni, cioè per il termine di sessanta decorrente dalla data certificata di cessazione dell'impedimento.

In totale, dunque, al predetto termine vanno aggiunti 184 giorni, sicché la prescrizione è maturata alla data del 7 marzo 2022. 4.2. Non vi sono questioni civili da devolvere, in un nuovo giudizio, alla Corte di appello, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. Infatti, la Corte di appello ha omesso di pronunciare sulla richiesta della parte civile di condanna degli imputati al risarcimento del danno (ha disposto soltanto la condanna alle spese), ma la parte civile non ha proposto impugnazione. Dunque, manca il presupposto affinché operi l'art. 578 cod. proc. pen.: non vi è stata, in altri termini, una «condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile» (cfr. primo comma della disposizione citata). 4.3.

Ciò comporta, peraltro, l'assenza di interesse della parte civile ad interloquire in questa sede (stante, in particolare, l'assenza di possibile pregiudizio dall'accoglimento del ricorso dell'imputato, dal momento che non vi è comunque stata condanna risarcitoria) e pertanto non vi è luogo a provvedere sulla richiesta condanna dei ricorrenti alle spese del presente grado in favore della parte civile (Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280519). P.Q.N11.