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Sentenza — n. 23027/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for defamation as inadmissible due to late complaint and new recidiva argument.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23027/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the late filing of the complaint and the new argument concerning recidivism. The appellant argued the victim knew of the offense too late and that the sentence was excessive due to prior convictions, but the appellate court had already addressed the timing issue and the appellant omitted any complaint about recidivism in the lower appeal. The court ruled that raising these specific legal questions for the first time violates procedural rules, resulting in the dismissal of the petition and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, ultima parte cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal for cassation is inadmissible if it deduces a legal issue not raised in the appeal judgment, as such questions are precluded unless they are of office or could not have been raised previously.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal late complaint for defamation recidivism argument procedural preclusion court costs award perseguimento penale per diffamazione azione di provocazione diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, ultima parte cod. proc. pen.
Nessuna doglianza viene, invece, formulata, con riguardo al riconoscimento della recidiva, con la conseguenza che il motivo è precluso ai sensi dell'art. 606 co.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Con le richiamate argomentazioni della Corte di appello, che comprovano la tempestività della querela sporta, il ricorrente omette di misurarsi, cosicchè il motivo risulta privo della specificità, richiesta dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 n. 34044 del 20/11/2020
pen., è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello (Sez. 2 n. 34044 del 20/11/2020, Rv.
Sez. 1 n. 2176 del 20/12/1993
Va, dunque, ribadito l'orientamento costante di questa Corte ( Sez. 1 n. 2176 del 20/12/1993, Rv.
Sez. U. n. del 30/06/1999, Piepoli
196414; Sez. U. n. del 30/06/1999, Piepoli, Rv.
Sez. 2 n. 40240 del 22/11/2006
Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013
Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016
255577), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in prec:edenza (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONOMO MAURO nato a SAN MAURO CASTELVERDE il 26/04/1951 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso per ICannullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; per ltinammissibilità del ricorso, nel resto. letta la memoria dellZavvocato Vincenzo LA GRUA, difensore della costituita parte civile, Rosario LAPUNZINA, che ha concluso per il rigetto del ricorso, chiedendo la liquidazione delle spese sostenute nel giudizio, come da nota depositata.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Termini Imerese, che aveva riconosciuto Mauro Bonomo colpevole di diffamazione aggravata nei confronti del Sindaco di Cefalù, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con generica condanna risarcitoria in favore della costituita parte civile.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Giuseppe Minà, difensore di fiducia del ricorrente, nel cui interesse svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia la tardività della querela e la conseguente improcedibilità del reato, sostenendo che la persona offesa, a fronte di un fatto verificatosi il 02 luglio 2014, non ha fornito una prova plausibile della conoscenza acquisita a distanza di molti mesi, avendo sporto querela solo il 26/11/2014. 2.2. Con il secondo motivo, ci si duole del trattamento sanzionatorio, e, in specie, dell'immotivato riconoscimento della recidiva - senza attendere all'onere argomentativo esplicativo della concreta maggiore pericolosità, tenuto conto dei risalenti precedenti, della diversità oggettiva dei fatti, e della occasionalità della ricaduta - nonché, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, avendo la Corte di appello confermato una pena eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato e genericamente dedotto, per omesso confronto con la motivazione spesa sul punto dalla sentenza impugnata che ha ricordato come la stessa p.o. abbia dichiarato in udienza di avere preso conoscenza dell'accaduto diversi mesi dopo, in modo occasionale, altresì richiamando le dichiarazioni di due vigili urbani che riferivano di non aver parlato al Sindaco delle offese rivolte dall'imputato al Sindaco, e precisando che di analogo tenore erano le dichiarazioni dei restanti testi. 1.1.

La Corte di appello ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio, ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, effettiva, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 44929 del 12/11/2010 Rv. 248684), conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi ( Sez. 2 n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081).

Con le richiamate argomentazioni della Corte di appello, che comprovano la tempestività della querela sporta, il ricorrente omette di misurarsi, cosicchè il motivo risulta privo della specificità, richiesta dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).1.2. D'altronde, ove si contesti la tempestività dell'esercizio del diritto ci querela, l' onere di provare la tardiva presentazione del relativo atto incombe al querelato. ( Sez. 2, n. 94 del 20/01/1967, Rv. 103925).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha provato la tardività della querela, limitandosi, come si è detto, a contestare la credibilità della persona offesa, preferendo, inammissibilmente, insistere nella propria censura nei medesimi termini fatti valere in sede di gravame.

2. Il secondo motivo, per la parte in cui lamenta il vizio di motivazione nel riconoscimento della recidiva, è inammissibilmente proposto per la prima volta dinanzi al Giudice di legittimità. Invero, con il gravame di merito l'appellante si è doluto, con un primo motivo, della tardività della querela, e con il secondo, dell'errata commisurazione della pena in misura superiore al minimo edittale. Nessuna doglianza viene, invece, formulata, con riguardo al riconoscimento della recidiva, con la conseguenza che il motivo è precluso ai sensi dell'art. 606 co. 3 ultima parte cod. proc,. pen. 2.1.

Ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello (Sez. 2 n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306 ). Va, dunque, ribadito l'orientamento costante di questa Corte ( Sez. 1 n. 2176 del 20/12/1993, Rv. 196414; Sez. U. n. del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. 2 n. 40240 del 22/11/2006, Rv, 235504;) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione, non potendo essere dedotl:e, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in prec:edenza (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202). 2.2.

Del tutto generica la doglianza riguardante il giudizio di comparazione delle circostanze, peraltro neppure fatta oggetto di specifica censura dell'appellante. In ogni caso, la Corte di appello ha fatto proprie le valutazioni svolte dal primo giudice in sede di definizione del trattamento sanzionatorio. Giova ricordare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ), Contaldo, Rv. 245931). 3.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n.186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagunento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Amm