Italian Court dismisses appeals against aggravated theft conviction citing lack of motivation and joint liability issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Antonio and Valentino Scalzo inadmissible regarding their conviction for aggravated theft. The appellants argued that the appellate court failed to properly compare mitigating circumstances and incorrectly established joint liability without sufficient reasoning. The court rejected these claims, affirming that the lower court adequately justified the denial of leniency based on prior convictions and the appellants' role as a lookout.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 51 c.p.: Appeals based on alleged lack of motivation or improper joint liability findings are inadmissible if the appellate court provided adequate reasoning regarding the facts and the specific role of the accused in facilitating the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SCALZO ANTONIO nato a ALTAMURA il 11/10/1994 SCALZO VALENTINO nato a ALTAMURA il 30/08/1996 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso per kinammissibilità dei ricorsi. letta la memoria dellé.avvocato Nicola CORNACCHIA, difensore dei ricorrenti, che insiste per kaccoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva riconosciuto i fratelli Antonio e Valentino Scalzo colpevoli, in concorso, di furto aggravato dalla violenza sulle cose, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, con separati atti, l'avvocato Nicola Cornacchia. 2.1. Nell'interesse di Antonio Scalzo, svolge un unico motivo, dolendosi del vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; in particolare, lamenta che il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia privo del dovuto confronto con i motivi di appello, peraltro, travisati dalla Corte di appello, affidatasi in ogni caso a formule di stile confluite in un giudizio apodittico. 2.2. Nell'interesse di Valentino Scalzo vengono svolti due motivi. 2.2.1.
Con il primo, è denunciato il vizio di motivazione che sorregge l'affermazione di responsabilità concorsuale, in quanto sostanzialmente inesistente, non avendo la Corte territoriale chiarito le ragioni dell'affermazione per cui il ricorrente - trovato nei pressi dell'esercizio commerciale preso di mira dal fratello, che si è assunto la esclusiva responsabilità del furto - sia stato ritenuto un 'palo', considerato che, all'arrivo dei militi, egli neppure si è dato alla fuga, a dimostrazione della sua estraneità ai fatti. 2.2.2. Con il secondo motivo, si censura il trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente, sproporzionato rispetto ai fatti e comunque per avere la Corte di appello, immotivatamente, negato le circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.11 ricorso proposto nell'interesse di Antonio Scalzo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, con adeguata motivazione, ha illustrato le ragioni della congruità del trattamento sanzionatorio, facendo riferimento alle caratteristiche del fatto e alla personalità dell'imputato, giustificando, altresì, il diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce delle tre condanne riportate per furto e una per evasione in un periodo ristretto, nonché alla sottoposizione dell'imputato alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. 1.1.
La decisione impugnata si fonda, correttamente, sul principio di diritto secondo cui, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.(cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015,Rv. 265283 -01).D'altro canto, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 2 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
2. Parimenti infondato il ricorso nell'interesse di Valentino Scalzo, oltre che reiterativo di doglianza già prospettata in sede di appello. La sentenza impugnata - con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto - ha argomentato in modo convincente in merito al ruolo di palo svolto dal ricorrente in occasione del furto, laddove la Corte di appello ha ricordato come, dal verbale di arresto, emerga che egli fu sorpreso in orario notturno, fermo a pochi metri dall'esercizio commerciale preso di mira, "in evidente stato di attesa e di controllo", ritenendo privo di rilievo la circostanza che egli non si sia dato alla fuga alla vista dei militi. 2.1.
La Corte di appello si è, dunque, attenuta al principio di diritto secondo cui il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effe:to della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004 , Rv. 229200; conf., Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, Rv. 258185;
Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016 Rv. 268972; Sez. 4 - , n. 52791 del 08/11/2018 Rv. 274521). Nel caso in scrutinio, la presenza del ricorrente sul luogo del fatto non è risultata meramente casuale, giacchè egli, invece, per quanto ricostruito nelle sedi di merito, è rimasto in attesa all'esterno dell'esercizio commerciale, fungendo appunto da 'palo', in tal modo, fornendo un contributo idoneo a integrare la sua responsabilità c:oncorsuale nel furto materialmente commesso dal fratello. In realtà, il ricorso si limita a riproporre la medesima doglianza sollevata con l'appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata nella quale, appunto, la Corte territoriale ha illustrato adeguatamente le prove del concorso dell'imputato nel reato con il ruolo che gli è stato attribuito. 2.1.
Quanto al secondo motivo, possono richiamarsi le osservazioni già svolte con riguardo alla posizione del fratello Antonio, dal momento che, anche in tal caso, la Corte di appello ha fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo che Valentino Scalzo risulta avere riportato una condanna per furto e una per ricettazione nel 2019, e, come il fratello, è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del e spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle A