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Sentenza — n. 22999/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific criticism regarding first-instance reasoning on theft charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22999/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific criticism against the first-instance judgment's reasoning. The appellant argued generic grounds regarding technical knowledge, but the appellate court correctly noted the appeal failed to dialectically refute the factual findings on property ownership and energy usage. Consequently, the cassation appeal was rejected for violating procedural rules requiring precise arguments against the lower court's decisions.

Regesto Legislator

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Art. 192, 544, 546 c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 581 c.p.p.: Appeals must contain specific critical arguments against the first-instance reasoning; generic assertions or failures to dialectically refute the lower court's facts and law render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific criticism genericity of grounds procedural nullity theft of electricity cassation review limits detailed argumentation required danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 c.p.p.
«In tema di ricorso per cassazione„ è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.
Art. 544 c.p.p.
Art. 546 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 581 c.p.p.
Come è noto, l'art. 581 cod.
Law n. 176/2020
Law n. 103/2017
D.Igs. n. 150/2022
art. 192 cod. proc. pen
«In tema di ricorso per cassazione„ è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt.
art. 581 cod. proc. pen
Come è noto, l'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PONZO DAVIDE nato a PALERMO il 06/08/1982 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore, che ha chiesto l'accoglimerto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 11/05/2022 la Corte di appello di Palermo, all'esito del giudizio di secondo grado, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Davide Ponzo avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Trapani, in data 17/02/2020, lo aveva condannato alla pena di giustizia per un furto di energia elettrica. • 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando erronea applicazione degli artt. 192, 544 e 546 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, mentre la difesa ha insistito per il suo accoglimento.

4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. «In tema di ricorso per cassazione„ è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020„ Filardo, Rv. 280027 - 04). 4.2. In ogni caso, nessun vizio di motivazione è ravvisabile nella sentenza impugnata che, all'esito del contraddittorio e non invece con ordinanza inaudita altera parte, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per genericità. In effetti, da quanto esposto dalla Corte di appello si evince che l'imputato aveva chiesto l'assoluzione deducendo l'implausibilità della propria conoscenza dell'abusivo allaccio e della stessa possibilità di manomettere il contatore, in ragione della professione svolta (imbianchino), che non fornisce le conoscenze tecniche necessarie per praticare tale allaccio.

Tutto ciò senza alcun confronto critico con le ragioni della sentenza di primo grado, che aveva fondato il giudizio di responsabilità sulla proprietà dell'immobile in capo all'imputato e sull'accertamento dell'effettivo utilizzo da parte sua dell'energia elettrica erogata per quella unità immobiliare (come risultante anche dalle dichiarazioni del medesimo imputato, presente all'atto della verifica da parte del personale a ciò incaricato). Come è noto, l'art. 581 cod. proc. pen. prevedeva, nel 1:esto risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017, e dunque nel testo vigente al momento della presentazione dell'atto di appello, che l'atto di impugnazione dovesse contenere l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, dei motivi e delle relative richieste.

Oggi, a seguito delle modifiche introdotte con d. Igs. n. 150/2022, il testo è ancora più chiaro perché prevede, nel nuovo comma 1-bis e con specifico riferimento all'appello, che quest'ultimo «è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in modo puntuale ed esplicito i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione». In verità, sin da prima della modifica introdotta dalla legge n. 103/2017, erano intervenute le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, a chiarire che l'inammissibilità colpisce non soltanto i motivi affetti dalla c.d. genericità intrinseca, cioè quelli meramente assertivi, privi di riferimenti ad elementi oggettivi di valutazione e, a ben vedere, riproducibili in qualsivoglia atto di appello, ma anche i motivi affetti dalla c.d. genericità estrinseca, cioè quelli che non operano una critica dialettica rispetto alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado.

Infatti (punto 8.3 della motivazione delle Sezioni Unite), i motivi in fatto «devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata», mentre con i motivi in diritto «devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono». Correttamente, dunque, la Corte di appello ha fatto applicazione dei principi enunciati sin dalla sentenza Galtelli, e ha preso atto che l'atto di impugnazione non si confrontava con le ragioni dell'affermazione di responsabilità. 4.3.

Anche il ricorso per cassazione, dietro l'inammissibile motivo che deduce violazione di legge, ripropone l'argomento relativo alla mancata intestazione del contatore elettrico all'imputato (argomento cui ha dato risposta, a suo tempo, già il giudice di primo grado).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila