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Sentenza — n. 22992/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22992/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22992/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 9.05.2022 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 2.03.2021 di condanna di Amatuzzo Costantino per il reato ex art. 612 co. 2 c.p., per avere minacciato a D'Angelo Pietro, un danno ingiusto profferendo al suo indirizzo le parole "esci fuori cornuto che ti ammazzo", con gravità della minaccia.

Regesto Legislator

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art. 612 c.p, art. 131-bis c.p, articolo 612 c.p, art. 133 c.p, art. 131 bis cod. pen; Sentenza — n. 22992/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In tale contesto, senza illogicità, è stato escluso- tenuto conto del tenore della minaccia dell'equivoco tenore letterale di essa "ti ammazzo", nonché delle effettive lesioni provocate al D'Angelo nel medesimo contesto- che essa fosse una minaccia semplice di cui al primo comma dell'articolo 612 c.p. In merito, poi, alla valenza delle dichiarazioni della p.o., esse, come si evince dalla sentenza impugnata, hanno ricevuto piena conferma, in base a quanto riscontrato dagli agenti di polizia municipale intervenuti sul posto, confermando vieppiù la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla predetta p.o.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale pubblica intimidazione timore minaccia alla sicurezza pubblica espressioni sconvenienti crimine di aggressione

Disposizioni normative citate

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art. 612 c.p
Con sentenza del 9.05.2022 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 2.03.2021 di condanna di Amatuzzo Costantino per il reato ex art. 612 co.
art. 131-bis c.p
in relazione al mancato riconoscimento della tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., pur sussistendo pienamente i requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'istituto in questione.
articolo 612 c.p
In tale contesto, senza illogicità, è stato escluso- tenuto conto del tenore della minaccia dell'equivoco tenore letterale di essa "ti ammazzo", nonché delle effettive lesioni provocate al D'Angelo nel medesimo contesto- che essa fosse una minaccia semplice di cui al primo comma dell'articolo 612 c.p.
art. 133 c.p
art. 131 bis cod. pen
in relazione al mancato riconoscimento della tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., pur sussistendo pienamente i requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'istituto in questione.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMATUZZO COSTANTINO (ANCHE QUALE PCN) nato a PALERMO il 11/03/1959 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; *Rh il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI Cc , Sc2ei- h a concluso chiedendo /( -T---ii00)407-r 4-4C0 Ve C ~l difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9.05.2022 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 2.03.2021 di condanna di Amatuzzo Costantino per il reato ex art. 612 co. 2 c.p., per avere minacciato a D'Angelo Pietro, un danno ingiusto profferendo al suo indirizzo le parole "esci fuori cornuto che ti ammazzo", con gravità della minaccia.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'avv. Gaetano Turrisi, affidando le p..oprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co.1 lett.

b) e c) c.p.p. in relazione all'art. 129 co. 1 c.p.p. e all'art. 192 n.1 e 2 c.p.p. per avere la Corte territoriale errato nel ritenere sussistente la responsabilità dell'imputato per il delitto di minaccia aggravata; invero, il delitto in questione è un delitto contro la libertà individuale e l'astratta capacità intimidatrice del male prefigurato non è sufficiente al fine di ritenere ingrata la minaccia di cui all'art. 612 c.p., essendo altresì necessario accertare la sua concreta realizzabilità, avuto riguardo al complessivo contesto, oggettivo e soggettivo, in cui la frase è pronunciata, dovendosi in altri termini verificare se il reo, per età, caratteristiche fisiche e mezzi a disposizione abbia o meno la possibilità di tradurla in atto; nella sentenza impugnata manca totalmente la disamina dei fatti contestati dal momento che il giudice di prime cure si è limitato a considerare aprioristicamente il significato logico ed intrinseco delle parole adoperate senza minimamente apprezzarle in rapporto al contesto in cui sono state proferite, al di là delle dichiarazioni della persona offesa; né è dimostrato che le espressioni astrattamente ricondotte all'Amatuzzo siano state effettivamente pronunciate e indirizzate al D'Angelo; la condotta astrattamente imputata all'Amatuzzo deve essere, comunque, inquadrata nell'alveo della c.d. provocazione, tanto da escluderne, o farne scemare grandemente, la reale portata intimidatrice, poiché nella fattispecie, la condotta del D'Angelo, che senza alcuna avvisaglia estrae un coltello e sferra un fendente al volto dell'Amatuzzo, tentando poi di attingerlo anche all'addome ha indotto l' imputato a lasciarsi trasportare dall'ira; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.

b) c.p.p. in relazione al mancato riconoscimento della tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., pur sussistendo pienamente i requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'istituto in questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente in sostanza riproduce censure già oggetto di vaglio dalla Corte territoriale, alle quali è stata data risposta congrua immune da censure. Ed invero, il ricorrente deduce in questa sede innanzitutto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per la mancata contestualizzazione della minaccia asseritamente posta in essere dall'imputato. In proposito, va innanzitutto richiamato il costante indirizzo di questa Corte, secondo cui ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (Sez. 5, n. 6756 del 11/1C12019 Rv. 278740).

Tale indagine, contrariamente a quanto dedotto, risulta essere stata effettivamente compiuta nella sentenza impugnata, laddove, senza incorrere in vizi logici, la Corte territoriale ha messo in risalto come le circostanze del fatto siano state oggettivamente idonee ad ingenerare un timore, tale da turbare o diminuire la libertà psichica della vittima, poiché, nella fattispecie, la persona offesa percepiva e subiva la propria inferiorità numerica (essendo solo di fronte a due uomini che si erano presentati presso la sua abitazione) ed era sottoposta allo scherno mimico dell'imputato, che in modo teatrale e beffardo con due dita gli aveva solleva .to il viso.

In tale contesto, senza illogicità, è stato escluso- tenuto conto del tenore della minaccia dell'equivoco tenore letterale di essa "ti ammazzo", nonché delle effettive lesioni provocate al D'Angelo nel medesimo contesto- che essa fosse una minaccia semplice di cui al primo comma dell'articolo 612 c.p. In merito, poi, alla valenza delle dichiarazioni della p.o., esse, come si evince dalla sentenza impugnata, hanno ricevuto piena conferma, in base a quanto riscontrato dagli agenti di polizia municipale intervenuti sul posto, confermando vieppiù la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla predetta p.o.

In relazione alle circostanze di tempo e luogo riferite, la Corte ha quindi ritenuto le dichiarazioni rese come pienamente affidabili e idonee di per sé a costituire il sostegno probatorio in funzione dell'affermazione di responsabilità. Enunciazione, del resto, pienamente in linea con il consolidato oriertamento interpretativo giurisprudenziale, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa ben possono da sole costituire il fondamento per una pronuncia di condanna, ove doverosamente valutate nella loro attendibilità, anche indipendentemente dall'esistenza di uno specifico elemento di riscontro estrinseco (Sez. 3, Sent. n. 22848 del 27/03/2003 Rv. 225232).

Peraltro, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, Sent. n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609). 1.1.

Quanto al dedotto profilo della "provocazione", più volte questa Corte ha evidenziato come l'atteggiamento della vittima -eventualmente minaccioso o provocatorio-, non influisca sulla sussistenza del i-L:no, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (Sez. 2 n. 21684 del 12/02/2019, Rv. 275819). Peraltro, la sentenza impugnata ha escluso specificamente anche la ricorrenza della circostanza attenuante della provocazione, non ritenendone in radice sussistenti i presupposti, essendo stato l'imputato a recarsi presso l'abitazione del D'Angelo, peraltro in compagnia di un altro e aveva schernito platealmente la p.o., tanto da provocare la reazione violenza ed aggressiva del D'Angelo. 2.11 secondo motivo di ricorso del pari risulta manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con motivazione immune da censure, sufficientemente dato conto delle ragioni per le quali il fatto in esame non è da ritenersi particolarmente tenue, tenuto conto del contesto violento nel quale si sviluppava la vicenda nell'ambito della quale sia l'Amatuzzo che il D'Angelo riportavano lesioni personali non lievi, ostative alla connotazione in termini di inoffensività del fatto.

Pertanto, la motivazione del diniego ha espressamente considerato la condotta in concreto serbata dall'imputato nei confronti della p.o., ai sensi dell'art. 133 c.p., ed anche la personalità dell'imputato, elementi questi che, valutati nel loro complesso, sono stati ritenuti inidonei a determinare l'applicazione dell'istituto in questione. Con tale valutazione la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590).

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna, il ricorrente al pagamento delle spese proces