Sentenza — n. 22677/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 13/10/2022 il Tribunale di Isernia ha applicato all'imputato Gino Di Mario, su sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero, la pena di mesi otto di reclusione per i delitti di lesioni personali aggravate e minaccia aggravata commessi in Agnone il 30 marzo 2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 22677/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, deducendo violazione di legge ed invocando il disposto dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: il fatto di cui al capo A sarebbe stato erroneamente qualificato nei termini di lesioni personali aggravate anziché come tentato omicidio.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: DI MARIO GINO nato a AGNONE il 07/02/1952 inoltre: IACIANCIO ANTONIO nato a AGNONE il 30/12/1971 avverso la sentenza del 13/10/2022 del GIP TRIBUNALE di ISERNIA sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; lette le conclusioni del PG, dr. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 13/10/2022 il Tribunale di Isernia ha applicato all'imputato Gino Di Mario, su sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero, la pena di mesi otto di reclusione per i delitti di lesioni personali aggravate e minaccia aggravata commessi in Agnone il 30 marzo 2021.
2. Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, deducendo violazione di legge ed invocando il disposto dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: il fatto di cui al capo A sarebbe stato erroneamente qualificato nei termini di lesioni personali aggravate anziché come tentato omicidio.
3. L'Avvocato generale presso la Corte di cassazione, dr. Pasquale Fimiani, nelle proprie conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile. Come è stato correttamente osservato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023).
Ebbene, tale immediata evidenza non sussiste nel caso di specie, laddove il capo di imputazione descrive un fatto della vita conforme alla qualificazione giuridica che gli è stata attribuita (precisamente, l'uso di una zappa per colpire la persona offesa al capo, con azione che ha procurato lesioni precisamente descritte), mentre quanto il Procuratore generale ricorrente deduce riguarda la lettura di fonti di prova, nemmeno precisamente indicate (sicché il ricorso difetta pure di autosufficienza), da cui dovrebbe evincersi, in fatto, una ricostruzione difforme da quella consacrata nell'imputazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.