Cassation appeal dismissed as untimely filed; procedural deadline expired due to late deposit of appellate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline expired. The appellant argued for a reduction in the base sentence and the application of a non-punishability cause, but the court found the appeal was submitted on August 12, 2022, well past the June 30, 2022, expiration date. The court ruled that the procedural timeline was strictly calculated from the judgment's deposit date, rendering the late filing invalid regardless of the substantive arguments raised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 544, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: The appeal must be lodged within the statutory period calculated from the deposit of the appellate judgment; failure to file within this timeframe renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVARELLI SAVERIO nato a SANTERAMO IN COLLE il 17/12/1961 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BARI sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 14/02/2022 la Corte di appello di Bari, previa esclusione della recidiva, ha rideterminato la pena nei confronti di Saverio Schiavarelli per il delitto di tentato furto in abitazione aggravato, per il resto confermando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari in data 22/11/2018.
2. Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge sotto due profili:
a) mancata riduzione della pena-base nella massima misura prevista per il tentativo;
b) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. Risulta che: - la sentenza è stata pronunciata il 14/02/2022 e nel dispositivo è stato indicato il termine di deposito di novanta giorni, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; - nel caso di rispetto del termine (cioè, di deposito della sentenza al novantesimo giorno o prima di tale giorno), dalla sua scadenza decorreva il termine per impugnare, fissato in quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.); - la sentenza è stata depositata il 12/05/2022, e dunque entro il termine di novanta giorni di cui si è detto; - dalla scadenza dei novanta giorni decorrenti dalla data della pronuncia del dispositivo (in udienza camerale ex art. 23 decreto-legge 28/10/2020 n. 137, convertito dalla legge 18/12/2020 n. 176), e dunque dal 15/05/2022, decorrevano i quarantacinque giorni previsti dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per esercitare il diritto di impugnazione; - naturalmente, tutto quanto sin qui esposto postula che il dispositivo, pronunciato all'udienza del 14/02/2022 in assenza delle parti giacché la trattazione dell'appello è avvenuta secondo il rito "cartolare emergenziale", sia stato notificato alle parti (art. 23-bis, comma 3, decreto-legge n. 137/2020 cit.).
Occorre precisare che la notificazione "alle parti" è soddisfatta, quanto all'imputato, mediante notificazione per posta elettronica certificata al solo difensore di fiducia (cfr. art. 83, comma 9, decreto-legge 17/03/2020 n. 18, convertito dalla legge 24/04/2020 n. 27), e ciò è regolarmente avvenuto in data 02/03/2022;- il termine per impugnare scadeva dunque al 30/06/2022 (quarantacinquesimo giorno dal 15/05/2022); - l'atto di appello è stato invece depositato in cancelleria il 12/08/2022. A nulla rileva la circostanza che la sentenza sia stata notificata per estratto all'imputato, nel mese di luglio 2022.
Si trattava, infatti, di una notificazione non dovuta e non necessaria, che non consente la proroga del termine per impugnare.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle