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Ordinanza — n. 22675/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and preclusion on acquittal issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22675/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were too generic and failed to specify reasons for acquittal. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the appellate court had already accepted a settlement agreement under Article 599-bis. The court ruled that the settlement judgment does not require the same judicial control for acquittal as a plea of guilty, and since the appellant waived liability arguments, the court was precluded from addressing them.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: A settlement judgment under Article 599-bis does not require judicial control for acquittal, and generic appeals lacking specific grounds for acquittal are inadmissible when liability arguments have been waived.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds acquittal preclusion settlement agreement waiver of liability rinuncia alla motivazione licenziamento per furto ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza del 04/11/2022 la Corte di appello di Napoli, recependo il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo omessa motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 444 c.p.p.
pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen.) La sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., al contrario, viene pronunciata - dopo un compiuto giudizio di merito in primo grado - in un giudizio retto dal principio devolutivo ed eventualmente a fronte della rinuncia della parte interessata ad uno o più dei motivi di appello.
art. 129 cod. proc. pen
Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo omessa motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), che postula il necessario controllo da parte del giudice, in negativo e sulla base degli atti a disposizione (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.
Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016
Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti; Sez.
Sez. U, n. 18 del 21/06/2000
18953 del 25/02/2016, Piergotti; Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo; Sez.
Sez. U, n. 3 del 25/11/1998
18 del 21/06/2000, Franzo; Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, dep.
Corte cost., sent. n. 313 del 1990
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018
E' l'effetto devolutivo a delineare i contorni della sentenza, il cui oggetto è rappresentato esclusivamente dai motivi non oggetto di rinuncia, ai quali soli deve essere fornita risposta (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.
Sez. 5, n. 19318 del 19/03/2018
274522; Sez. 5, n. 19318 del 19/03/2018, Bresciani, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELARDO FERDINANDO nato a ACERRA il 18/04/1988 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 04/11/2022 la Corte di appello di Napoli, recependo il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto l'unico motivo di appello non oggetto di rinuncia, inerente la misura della pena, ed ha conseguentemente riformato solo con riguardo al trattamento sanzionatorio la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di Ferdinando Celardo per il delitto di tentato furto in abitazione aggravato commesso il 12/08/2021 in Lusciano.

2. Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo omessa motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. A prescindere dall'assoluta genericità del motivo, giacché il ricorrente nemmeno precisa per quali ragioni egli dovrebbe essere prosciolto, è appena il caso di evidenziare che la sentenza con la quale la Corte di appello recepisce il concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), che postula il necessario controllo da parte del giudice, in negativo e sulla base degli atti a disposizione (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin;

Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti; Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo; Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, dep. 1999, Messina), circa l'insussistenza di cause di immediato proscioglimento. Nella sentenza di «patteggiamento» è previsto che il giudice chiamato ad emettere una decisione inappellabile applicativa di una pena eserciti un controllo non meramente «notarile» (cfr. Corte cost., sent. n. 313 del 1990) sulla insussistenza di cause di proscioglimento allo scopo di evitare la possibilità di una sentenza ingiusta, cioè di una sentenza che irroghi una pena ad un soggetto che deve invece essere prosciolto (ed in ogni caso, nemmeno nei confronti delle sentenze di applicazione della pena su richiesta è oggi consentito il ricorso per cassazione al solo fine di far valere la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.: cfr. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) La sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., al contrario, viene pronunciata - dopo un compiuto giudizio di merito in primo grado - in un giudizio retto dal principio devolutivo ed eventualmente a fronte della rinuncia della parte interessata ad uno o più dei motivi di appello.

E' l'effetto devolutivo a delineare i contorni della sentenza, il cui oggetto è rappresentato esclusivamente dai motivi non oggetto di rinuncia, ai quali soli deve essere fornita risposta (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, n. 19318 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853). Nel caso di specie, i motivi di appello sulla responsabilità sono stati oggetto di rinuncia e, dunque, sui relativi punti della decisione si era formata una preclusione.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle