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Ordinanza — n. 22671/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22671/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22671/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza di patteggiamento impugnata è stata pronunziata il 5 aprile 2022 dal Giudice monocratico del Tribunale di Palermo nei confronti di Paolo Garofalo, tratto a giudizio per rispondere di due fatti, uno di tentato furto e uno di furto consumato in abitazione, entrambi aggravati.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22671/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In applicazione del principio processuale tempus regit actum, la declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (in rel. art. 591, comma 1-lett. a, cod. proc. pen.), come introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa permesso di promuovere un procedimento penale imputazione di furto reato impossibile difetto di sottoscrizione ammissione all'avvocatura

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO PAOLO nato a PALERMO il 29/10/1983 avverso la sentenza del 05/04/2022 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza di patteggiamento impugnata è stata pronunziata il 5 aprile 2022 dal Giudice monocratico del Tribunale di Palermo nei confronti di Paolo Garofalo, tratto a giudizio per rispondere di due fatti, uno di tentato furto e uno di furto consumato in abitazione, entrambi aggravati.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, lamentando violazione di legge quanto al difetto o alla approssimazione della motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto e di quantificazione della pena. CONSIDEitATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della I. 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso detta possibilità. Trova oggi applicazione, infatti, la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui è esclusa la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo.

In applicazione del principio processuale tempus regit actum, la declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (in rel. art. 591, comma 1-lett. a, cod. proc. pen.), come introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Co