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Ordinanza — n. 22670/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against first-instance order denying abbreviated trial access due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22670/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged an internal order regarding the abbreviated trial procedure rather than a final judgment. The appellant argued that the first-instance court incorrectly refused access to the abbreviated trial to allow him to benefit from a new law reducing the sentence by one-sixth. The court ruled that such orders are not subject to separate appeal and must be contested only through the appeal against the final sentence.

Regesto Legislator

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Art. 586, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An order denying access to the abbreviated trial procedure is an internal act of the first-instance court and is inadmissible as a standalone appeal, which must be raised only in the appeal against the final judgment.

Parole chiave

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abbreviated trial procedure internal court order procedural inadmissibility appeal against sentence lex mitior application esdebitazione sconto rimborso fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 586, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto rivolto a contestare un'ordinanza interna al dibattimento di primo grado e, come tale, non impugnabile se non in uno alla sentenza che definisce il grado di giudizio, giusto il disposto di cui all'art. 586, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I.
art. 442 cod. proc. pen
Più precisamente, la richiesta difensiva era legata alla necessità di beneficiare del novum introdotto dal d.lgs 150 del 2022, che ha inserito il comma 2-bis dell'art. 442 cod.
art. 438 cod. proc. pen
Infine il ricorso sviluppa un ragionamento critico in parallelo con l'istituto della sospensione con messa alla prova e con la prerogativa riconosciuta dal comma 6-ter dell'art. 438 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13/6/2000 n.186
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ROBERTO nato a NAPOLI il 25/03/1964 avverso l'ordinanza del 26/01/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso al vaglio odierno di questa Corte si impugna l'ordinanza emessa il 26 gennaio 2023 dal Tribunale di Milano nel processo a carico, tra gli altri, di Roberto Esposito per il reato di bancarotta, ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di rimessione in termini per accedere al rito abbreviato formulata nell'interesse dell'imputato. Più precisamente, la richiesta difensiva era legata alla necessità di beneficiare del novum introdotto dal d.lgs 150 del 2022, che ha inserito il comma 2-bis dell'art. 442 cod. proc. pen., per cui, qualora la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato non venga impugnata, l'imputato beneficerà di un ulteriore sconto della pena pari a un sesto.

Tale norma — si legge nel ricorso — ha contenuto sostanziale, come tale soggetta all'applicazione della lex mitior, ed erroneamente il Tribunale di Milano ha valorizzato contra reum l'assenza di una norma transitoria che è, invece, prevista per la sospensione con messa alla prova. Il ricorrente, a sostegno delle sue ragioni, riporta tratti della relazione illustrativa al decreto legislativo suddetto, in particolare per documentarne l'ispirazione, legata alla necessità di alleggerire il carico dibattimentale incentivando filtri a monte, quali, appunto, quello dell'abbreviato.

La risposta del Tribunale sarebbe errata perché aveva dato rilievo alla mancanza richiesta di accedere al rito premiale in udienza preliminare, laddove quest'ultima era stata celebrata prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, mentre, di contro, dopo quest'ultima, la richiesta di procedere con rito abbreviato era stata formulata della prima udienza utile. A sostegno delle sue affermazioni, il ricorrente allega un'ordinanza emessa dal Tribunale di Perugia che, a dibattimento già avviato, aveva consentito l'accesso dell'imputato al giudizio abbreviato per consentirgli di beneficiare della novità legislativa.

Infine il ricorso sviluppa un ragionamento critico in parallelo con l'istituto della sospensione con messa alla prova e con la prerogativa riconosciuta dal comma 6-ter dell'art. 438 cod. proc. pen. (quella di riproporre la richiesta di rito abbreviato precedentemente rigettata o dichiarata inammissibile).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto rivolto a contestare un'ordinanza interna al dibattimento di primo grado e, come tale, non impugnabile se non in uno alla sentenza che definisce il grado di giudizio, giusto il disposto di cui all'art. 586, comma 1, cod. proc. pen.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa de