Sentenza — n. 22669/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata il Tribunale di L'Aquila, decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento reso ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. dalla Corte di appello di L'Aquila, con il quale era stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Bernardino Di Crescenzo, sottoposto al giudizio di quella Corte.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen, art. 299 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22669/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CRESCENZO BERARDINO nato a CASOLI il 14/08/1966 avverso l'ordinanza del 06/02/2023 del TRIB. LIBERTA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; lette le conclusioni del PG PERLA LORI che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di L'Aquila, decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento reso ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. dalla Corte di appello di L'Aquila, con il quale era stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Bernardino Di Crescenzo, sottoposto al giudizio di quella Corte.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Di Crescenzo, premettendo di non contestare il giudizio di gravità indiziaria e precisando di aver anzi rinunciato a presentare ricorso per cassazione contro la sentenza, pronunciata dalla Corte di appello, che ha rideterminato in tre anni di reclusione la pena nei suoi confronti, in parziale riforma della sentenza di primo grado. L'unico motivo di ricorso devolve violazione di legge con riferimento agli artt.274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, richiesta in alternativa alla massima misura in essere. Ritiene che il Tribunale del riesame non abbia correttamente valutato la positiva condotta tenuta in carcere dall'imputato e il tempo trascorso, e non abbia considerato la gravità delle condotte tenute dalla persona offesa, oggetto di separato procedimento penale, condotte che fornirebbero una chiave di lettura della precedente violazione degli arresti domiciliari da parte del ricorrente.
3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Lo stesso ricorrente dà atto di non aver proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, pronunciata in data 8 novembre 2022, sentenza che è infatti divenuta irrevocabile il 4 febbraio 2023, successivamente alla presentazione del ricorso. «In tema di misure cautelari, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva determina il venir meno della funzione della misura custodiale ed impedisce la rimessione in libertà del condannato garantendo l'esigenza di non creare, anche in caso di sospensione dell'esecuzione disposta ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., una soluzione di continuità tra l'applicazione della misura e l'esecuzione della condanna; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione cautelare (nella specie l'appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere) in quanto la definitività del titolo esecutivo apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari» (Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018, Privitera, Rv. 272764).
2. E' venuto dunque meno l'interesse alla decisione. Essendo tale carenza di interesse sopraggiunta alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura una ipotesi di soccombenza e pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. co