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Sentenza — n. 22664/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22664/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22664/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha applicato a Marius Catalin Gheorghita la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati al medesimo ascritti, ai sensi degli artt. 582 cod. pen. e 4 legge n. 110/1975. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge, per non avere consentito, il giudice, la produzione, ad opera della parte civile, di documentazione medica dalla quale sarebbe emerso che la durata della malattia sarebbe stata maggiore di giorni quaranta, così concretando la più grave ipotesi delittuosa punita dall'art. 583, comma 1, n. 1, cod. pen..

Regesto Legislator

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artt. 582 cod. pen, art. 582 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 583 cod. pen; Sentenza — n. 22664/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tantomeno la revoca del consenso delle parti può avvenire su iniziativa della persona offesa, costituitasi parte civile, che, sull'accordo sulla pena, non è neppure chiamata ad esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso, e ciò perché il trattamento sanzionatorio è estraneo agli interessi ed alle ragioni della stessa, tanto che lo stesso art. 444, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., dispone che, nel caso di patteggiamento della pena, "se vi è costituzione di parte civile il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.".

Parole chiave

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rinvio del dibattimento produzione tardiva di documenti ritardo del ministero pubblico perizia medica superata prova insufficiente dell'aggravamento clinico domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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artt. 582 cod. pen
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha applicato a Marius Catalin Gheorghita la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati al medesimo ascritti, ai sensi degli artt. 582 cod. pen.
art. 582 cod. pen
Se ne deduce così che il giudice, alla luce del già raggiunto accordo fra le parti sull'originaria imputazione ai sensi dell'art. 582 cod. pen., correttamente ha ritenuto irrilevante l'ulteriore documentazione offerta dalla parte civile.
art. 444 cod. proc. pen
Ne avrebbe, infatti, potuto tenere conto solo se la parte civile l'avesse offerta prima del raggiungimento dell'accordo previsto dall'art. 444 cod. proc. pen.
art. 583 cod. pen
e se, di conseguenza, il pubblico ministero avesse modificato, nel senso auspicato dalla parte civile, l'originaria imputazione, nel caso di specie includendovi l'ipotesi di cui all'art. 583 cod. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: GHEORGHITA MARIUS CATALIN nato il 29/05/1988 avverso la sentenza del 28/06/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha applicato a Marius Catalin Gheorghita la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati al medesimo ascritti, ai sensi degli artt. 582 cod. pen. e 4 legge n. 110/1975.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge, per non avere consentito, il giudice, la produzione, ad opera della parte civile, di documentazione medica dalla quale sarebbe emerso che la durata della malattia sarebbe stata maggiore di giorni quaranta, così concretando la più grave ipotesi delittuosa punita dall'art. 583, comma 1, n. 1, cod. pen..

3. Il difensore dell'imputato ha inviato memoria con la quale ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla pubblica accusa è inammissibile.

1. All'udienza, davanti al Tribunale, del 24 maggio 2022, il difensore dell'imputato aveva depositato l'istanza di patteggiamento della pena alla quale il pubblico ministero aveva già prestato il proprio consenso. Così che, nella specie, doveva tenersi conto del principio di diritto formulato da questa Corte, secondo il quale, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato neppure per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento (da ultimo Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019, Locca, Rv. 276038).

Tantomeno la revoca del consenso delle parti può avvenire su iniziativa della persona offesa, costituitasi parte civile, che, sull'accordo sulla pena, non è neppure chiamata ad esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso, e ciò perché il trattamento sanzionatorio è estraneo agli interessi ed alle ragioni della stessa, tanto che lo stesso art. 444, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., dispone che, nel caso di patteggiamento della pena, "se vi è costituzione di parte civile il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.".

2. Se ne deduce così che il giudice, alla luce del già raggiunto accordo fra le parti sull'originaria imputazione ai sensi dell'art. 582 cod. pen., correttamente ha ritenuto irrilevante l'ulteriore documentazione offerta dalla parte civile. Ne avrebbe, infatti, potuto tenere conto solo se la parte civile l'avesse offerta prima del raggiungimento dell'accordo previsto dall'art. 444 cod. proc. pen. e se, di conseguenza, il pubblico ministero avesse modificato, nel senso auspicato dalla parte civile, l'originaria imputazione, nel caso di specie includendovi l'ipotesi di cui all'art. 583 cod. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.. Così deciso, in