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Ordinanza — n. 22663/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22663/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22663/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha applicato a Pietro Bonaccorsi, Luca Nicolosi, Antonino Parisi e Tommaso Savasta la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati meglio indicati in rubrica (di associazione per delinquere, furto aggravato e detenzione di arma comune da sparo).

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22663/2023 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena riesame dell'entità pena proporzionalità della pena adeguamento della pena revisione della sentenza penale formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
276102) che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BONACCORSI PIETRO nato a CATANIA il 21/05/1973 NICOLOSI LUCA nato a CATANIA il 21/10/1978 SAVASTA TOMMASO nato a CATANIA il 17/11/1974 PARISI ANTONINO nato a CATANIA il 24/08/1993 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; si è proceduto de plano

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha applicato a Pietro Bonaccorsi, Luca Nicolosi, Antonino Parisi e Tommaso Savasta la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati meglio indicati in rubrica (di associazione per delinquere, furto aggravato e detenzione di arma comune da sparo).

2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori hanno proposto ricorso: - Savasta e Nicolosi, lamentando l'errata individuazione del reato più grave; - Bonaccorsi, deducendo l'assenza degli elementi costitutivi del delitto associativo; - Parisi, eccependo l'eccessività della pena;

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare (fra le altre con Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102) che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. Nessuno dei motivi addotti nei ricorsi rientra nelle ipotesi illustrate. L'inammissibilità degli stessi deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. peri..

2. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il