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Ordinanza — n. 22661/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of statutory cause of action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22661/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Vincenzo Giornetta's appeal against a first-instance sentence inadmissible. The defense argued for a different legal qualification of the crime and contested the application of the continuity rule, but the court found these grounds insufficient. The ruling held that the appeal lacked specific factual elements and did not fall within the narrow statutory exceptions allowing challenges to sentencing decisions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they are generic, lack concrete elements, or do not pertain to the specific statutory grounds for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing review legal qualification continuity rule statutory grounds generic grounds Cassa delle Ammende messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod.
art. 457 cod. pen
Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto dovendosi ritenere sussistente la fattispecie di cui all'art. 457 cod. pen.
art. 455 cod. pen
e non quella di cui all'art. 455 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORNETTA VINCENZO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 24/02/2002 avverso la sentenza del 07/11/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 7 novembre 2022, il Tribunale di Milano in composizione monocratica, ha applicato su richiesta delle parti, all'imputato Giornetta Vincenzo, la pena di mesi 11 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art.455 cod. pen. per la detenzione di due banconote false.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale articolando il seguente motivo di censura. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto dovendosi ritenere sussistente la fattispecie di cui all'art. 457 cod. pen. e non quella di cui all'art. 455 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto al riconoscimento del vincolo della continuazione. Lamenta la difesa che erroneamente è stato riconosciuto il vincolo della continuazione rispetto alla detenzione di due banconote trattandosi in realtà di un'azione unitaria.

3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile. 1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 1.1.

Il primo motivo risulta del tutto generico non avendo in alcun modo il ricorrente indicato quali fossero in concreto gli elementi in base ai quali dovesse ritenersi corretta una diversa qualificazione giuridica. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato dal momento che non rientra tra i motivi per i quali è previsto il ricorso per cassazione. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 15 marzo 2023 Il Consiglje.ce este or