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Sentenza — n. 22654/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22654/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22654/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna di primo grado delle ricorrenti per il delitto di furto pluriaggravato. Più in particolare, è stata ritenuta dimostrata la prospettazione accusatoria in base alla quale le imputate, in concorso con un'altra donna sconosciuta, si impossessavano di sette paia di scarpe Nike e Converse esposte alla pubblica fede presso il punto vendita Scout di Ancona, commettendo il fatto con violenza sulle cose consistita nella rottura dei meccanismi antitaccheggio, mentre un altro complice distraeva in modo fraudolento la commessa con pretestuose richieste di mostrargli alcuni capi di abbigliamento.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod.proc.pen, art. 624 cod.pen, art. 533 cod.pen, art. 234 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 22654/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere le ricorrenti medesime immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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imputazione di furto scippo prove acquisite illegalmente furti connessi furto di lieve entità furto per mestiere

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod.proc.pen
Diego Dell'Anna, formula due motivi di ricorso, di seguito riportati entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
art. 624 cod.pen
In particolare, l'imputata deduce, a riguardo, la sopravvenuta improcedibilità del reato per mancanza di querela a seguito delle modifiche all'art. 624 cod.pen.
art. 533 cod.pen
manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, nonché inosservanza del canone di giudizio di cui all'art. 533 cod.pen.
art. 234 cod. proc. pen
In particolare, le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SPINELLI TANIA nato a CHIARAVALLE il 07/01/1990 SPINELLI PAMELA nato a FORLI' il 27/02/1987 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente Spinelli Pamela, avv. DIEGO DELL'ANNA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna di primo grado delle ricorrenti per il delitto di furto pluriaggravato. Più in particolare, è stata ritenuta dimostrata la prospettazione accusatoria in base alla quale le imputate, in concorso con un'altra donna sconosciuta, si impossessavano di sette paia di scarpe Nike e Converse esposte alla pubblica fede presso il punto vendita Scout di Ancona, commettendo il fatto con violenza sulle cose consistita nella rottura dei meccanismi antitaccheggio, mentre un altro complice distraeva in modo fraudolento la commessa con pretestuose richieste di mostrargli alcuni capi di abbigliamento.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Ancona hanno proposto separatamente ricorso per cassazione le predette imputate.

3. SPINELLI PAMELA, mediante il difensore di fiducia avv. Diego Dell'Anna, formula due motivi di ricorso, di seguito riportati entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 3.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia inosservanza della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma1, lett. b), cod.proc.pen. rispetto all'art. 129, comma 1, cod.proc.pen. per l'assenza della condizione di procedibilità, osservando che si tratta di questione rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi della predetta norma e dell'art. 609, comma 2, cod.proc.pen. In particolare, l'imputata deduce, a riguardo, la sopravvenuta improcedibilità del reato per mancanza di querela a seguito delle modifiche all'art. 624 cod.pen. operate dal d.lgs. n. 150 del 2022. 3.2. Mediante il secondo motivo SPINELLI PAMELA lamenta ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod.proc.pen. manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, nonché inosservanza del canone di giudizio di cui all'art. 533 cod.pen. e insussistenza, al di là di ogni ragionevole dubbio, del reato di furto aggravato sia sul piano oggettivo che soggettivo. Sottolinea in proposito la difesa della ricorrente che non potrebbe ritenersi affermata la colpevolezza della stessa, in assenza di testi oculari, per la sola circostanza che il teste di polizia giudiziaria dalla videoripresa, anche a volerla ritenere utilizzabile, aveva riferito di aver semplicemente visto le imputate "nell'atto in cui una delle due passava ad un ragazzo del gruppo un taglierino".

4. SPINELLI TANIA, mediante il difensore di fiducia, avv. Nicoletta Pelinga, articola un unico motivo di impugnazione con il quale denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e carente ed illogica motivazione in ordine all'accertamento della propria responsabilità. Lamenta in particolare detta ricorrente che la pronuncia impugnata, riportandosi apoditticamente a quella di primo grado, ha omesso di considerare le specifiche censure veicolate in sede di appello tanto in ordine alla inutilizzabilità delle riprese del DVD delle telecamere di sicurezza poste nel negozio, non essendo state ricostruite le modalità tecniche con le quali erano state acquisite dall'agente operante né precisate le modalità di conservazione delle stesse, quanto, anche a voler ritenere utilizzabili le stesse, circa il ritenuto riconoscimento operato dal carabiniere Girolamo in forza di dette riprese nonostante l'impossibile di individuare i tratti del viso delle due donne per la pessima qualità del filmato che non sarebbe stata superabile, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, per le competenze apoditticamente attribuite al testimone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso di SPINELLI PAMELA è manifestamente infondato, stante la presenza agli atti del fascicolo della querela presentata alla Legione Carabinieri delle Marche, presso la Stazione di Ancona Centro, in data 13 giugno 2016, da Laura Naspetti, responsabile del negozio dove è avvenuto il fatto.

2. Il secondo motivo di ricorso di SPINELLI PAMELA e l'unico motivo formulato da SPINELLI TANIA, suscettibili di valutazione unitaria, sono manifestamente infondati. Occorre premettere che, avendo la Corte territoriale fornito risposta alle censure mosse alla sentenza di primo grado in punto di responsabilità delle imputate e confermato la relativa statuizione di condanna, le due decisioni di merito si saldano l'una con l'altra dando luogo ad un unico apparato motivazionale. Orbene, ciò posto, rispetto alla questione - specificamente veicolata in sede di legittimità, in realtà, dalla sola SPINELLI TANIA - afferente l'utilizzabilità delle riprese delle telecamere del negozio attraverso il DVD consegnato al teste Allegro dalla titolare dell'esercizio commerciale, va ricordato il fondamentale insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice le quali hanno affermato che le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen. e costituiscono prove atipiche (Sez.

U, n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234267 - 01). In particolare, le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità (ex ceteris, Sez. 5, n. 21027de/ 21/02/2020, Rv. 279345-01; Sez. 2, n. 6515 del 04/02/2015, Rv. 263432 - 01). Inoltre, per l'utilizzazione in giudizio dei filmati estrapolati da tali videoregistrazioni non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, poiché le stesse hanno comunque il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Rv. 279776 - 01).

Entrambe le ricorrenti, di poi, assumono che, anche a voler ritenere utilizzabili i filmati estrapolati dalle videoregistrazioni, i giudici di merito sarebbero incorsi in gravi carenze motivazionali nel ritenere fondata la loro responsabilità penale in forza delle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria Allegro. In realtà anche sotto tale profilo le doglianze formulate con il motivo di ricorso sono manifestamente infondate. Va ricordato, in proposito, che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico (ex multis, Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Rv. 277013 - 01).

Nella fattispecie in esame, il teste Allegro ha riferito di aver riconosciuto - e in questo senso deve intendersi e non certo rispetto ad un'assunta competenza professionale del medesimo la competenza del teste cui fa riferimento la Corte territoriale - nei filmati estratti dalle telecamere le ricorrenti avendo una pregressa conoscenza delle stesse. Di qui la particolare gravità dell'indizio, in ragione dell'antecedente conoscenza personale delle imputate da parte dell'operante (cfr., ex aliis, Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Rv. 260791 - 01; Sez. 2, n. 15308 del 07/04/2010, Rv. 246925 - 01) che ha consentito al medesimo di riconoscerle anche in mancanza di una nitidezza dei filmati.

Inoltre la sentenza impugnata non è affetta da manifesta illogicità e contraddittorietà neppure laddove desume il conseguente impossessamento dei beni da parte delle ricorrenti dalla circostanza che una delle stesse avesse consegnato un taglierino a un altro complice, trattandosi dello strumento a mezzo del quale sono state eliminate le placche antitaccheggio sulla merce.

3. Entrambi i ricorsi sono dunque inammissibili.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere le ricorrenti medesime immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca