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Sentenza — n. 22652/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22652/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22652/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna di primo grado nei confronti del ricorrente. Più in particolare, il BIANCHI è stato condannato per aver commesso, in data 23 dicembre 2016, in concorso con il fratello Roland, due furti infrangendo i finestrini di due veicoli parcheggiati ed appropriandosi dei beni custodi all'interno degli stessi. Secondo quanto accertato dalle predette decisioni, Roland aveva commesso materialmente i furti, mentre Muriel aveva concorso ai delitti quale autista della vettura Mercedes con la quale il primo si era allontanato dai luoghi dove i fatti erano avvenuti.

Regesto Legislator

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art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 22652/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. Davide Pirani, articolando un unico motivo di impugnazione con il quale denuncia erronea valutazione della prova ex art. 192, comma 2, cod.proc.pen., con specifico riguardo alle dichiarazioni dell'Ispettore Massimo Caron. Lamenta invero il ricorrente che la pronuncia impugnata ha omesso di rispondere al motivo di appello con il quale era stato dedotto che il Caron, pur avendo riferito di conoscerlo personalmente, aveva dichiarato di non averlo riconosciuto tra i soggetti ripresi dalle telecamere.

Parole chiave

Generato dall'IA
falsa dichiarazione della parte partecipazione al reato complicità in sottrazione d'imposta testimone a discarico favoreggiamento confessione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIANCHI MURIEL nato a SANT'ANGELO LODIGIANO il 14/09/1981 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna di primo grado nei confronti del ricorrente. Più in particolare, il BIANCHI è stato condannato per aver commesso, in data 23 dicembre 2016, in concorso con il fratello Roland, due furti infrangendo i finestrini di due veicoli parcheggiati ed appropriandosi dei beni custodi all'interno degli stessi. Secondo quanto accertato dalle predette decisioni, Roland aveva commesso materialmente i furti, mentre Muriel aveva concorso ai delitti quale autista della vettura Mercedes con la quale il primo si era allontanato dai luoghi dove i fatti erano avvenuti.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. Davide Pirani, articolando un unico motivo di impugnazione con il quale denuncia erronea valutazione della prova ex art. 192, comma 2, cod.proc.pen., con specifico riguardo alle dichiarazioni dell'Ispettore Massimo Caron. Lamenta invero il ricorrente che la pronuncia impugnata ha omesso di rispondere al motivo di appello con il quale era stato dedotto che il Caron, pur avendo riferito di conoscerlo personalmente, aveva dichiarato di non averlo riconosciuto tra i soggetti ripresi dalle telecamere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile poiché mediante lo stesso il BIANCHI si limita a reiterare una censura già formulata con l'atto di appello a fronte della quale, a differenza di quanto dedotto dallo stesso, la pronuncia impugnata ha fornito una puntuale motivazione con la quale il ricorrente ha trascurato completamente di confrontarsi. In particolare, la sentenza d'appello ha sottolineato che il Vice Ispettore Caron ha illustrato le ragioni del proprio giudizio fondato su criteri probabilistici riferendo che "l'autista nelle fattezze, basandosi anche sull'altezza del tettuccio della macchina e facendo la comparazione con il soggetto era identico.

Però logicamente soprattutto nella prima ripresa non si vedeva il viso, non potevi dare un nome al viso". Dunque, dinanzi a una puntuale motivazione della Corte territoriale sul motivo di gravame, il ricorso per cassazione è meramente reiterativo dello stesso e dunque aspecifico. Esso del resto punta a un controllo, precluso in sede di legittimità, sull'inferenza probabilistica delle risultanze istruttorie come esaminate, con una doppia conforme (e, pertanto, motivazioni che si saldano l'una con l'altra dando luogo ad un unico complesso compendio argomentativo) dai giudici di merito (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

Ad ogni modo, va anche considerato che la sentenza impugnata si fonda su plurime emergenze istruttorie rispetto alle quali non appare decisiva la testimonianza del Caron sicché il motivo proposto è generico anche perché il BIANCHI non argomenta, mediante lo stesso, perché in assenza di detta prova dichiarativa avrebbe evitato la condanna (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01).2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del motivo di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 aprile 2023 Il C