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Sentenza — n. 22637/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22637/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22637/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Firenze ha affermato la penale responsabilità di Antonino Muscarella per il reato di bancarotta semplice e l'ha condannato, esclusa la recidiva ed applicate le attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per saltum Antonino Muscarella, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando uno solo motivo con il quale deduce la nullità della sentenza per assoluta carenza di motivazione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 22637/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per saltum Antonino Muscarella, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando uno solo motivo con il quale deduce la nullità della sentenza per assoluta carenza di motivazione.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie bancarotta fraudolenta motivi di cassazione irregolarità finanziarie circostanza attenuante grado di colpa
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Muscarella Antonino, nato a Termini Imerese il 16/07/1963 avverso la sentenza del 25/09/2020 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. Fabrizio Niccoli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Firenze ha affermato la penale responsabilità di Antonino Muscarella per il reato di bancarotta semplice e l'ha condannato, esclusa la recidiva ed applicate le attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per saltum Antonino Muscarella, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando uno solo motivo con il quale deduce la nullità della sentenza per assoluta carenza di motivazione.

3. Il ricorso è fondato, atteso che nella parte motiva della sentenza non vengono affatto indicate le ragioni che hanno condotto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato ed alla individuazione del trattamento sanzionatorio. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deci