Italian Court dismisses appeal against theft conviction, ruling security measures do not negate public exposure aggravating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that security measures did not negate the aggravating circumstance of exposure to public trust. The defense argued that surveillance cameras and staff prevented the theft, but the court ruled these are merely post-crime aids rather than continuous control. Consequently, the conviction for theft with the specific aggravating circumstance stands, and the appellant is ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 n. 7 cod. pen.; In theft cases, the aggravating circumstance of exposure to public trust is excluded only by continuous, constant, and specifically effective surveillance that impedes the removal of the object, which mere security devices or occasional staff presence do not constitute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NDIAYE BARA nato il 12/12/2001 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, LUCIA ODELLO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 giugno 2022, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del 25 febbraio 2022 con rito abbreviato del Tribunale della medesima città in composizione monocratica, ha rideterminato la pena nei confronti di Ndyae Bara, inalterata la già concessa circostanza di cui all'art.62 n.4 cod. pen. equivalente alla contestata aggravante e alla recidiva, confermando nel resto. L'accusa attiene a più furti commessi in diversi esercizi commerciali nella medesima giornata (un profumo, due zaini e due borse, sei portafogli) aggravati dalle circostanze di avere commesso il fatto con violenza sulle cose esposte alla pubblica fede (artt. 81cpv., 624,625 nn.2 e 7 cod. pen.).2.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, articolando il seguente motivo. 2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.625 n. 7 cod. pen. In particolare, secondo la difesa, la esposizione per necessità o consuetudine alla pubblica fede non sussisterebbe nel caso di specie dal momento che i beni oggetti di sottrazione non solo erano protetti da dispositivi antitaccheggio, ma vi erano altresì delle telecamere di sorveglianza e vi erano gli addetti alla vendita che controllavano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte sul punto, nonché generico in quanto riproduttivo della medesima censura proposta con l'atto di appello e puntualmente disattesa. tiLa Corte territoriale con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, in quanto tale non censurabile, ha chiarito che: - la sussistenza dell'impianto di videosorveglianza (come del resto la vigilanza generica ed eventuale valorizzata nella sentenza di primo grado) non possono considerarsi alla stregua di una diretta e continua custodia del proprietario o di addetto alla vigilanza; con particolare riguardo al sistema di videosorveglianza, lo stesso si risolve in un mero ausilio a posteriori per la individuazione degli autori del l'i mpossessa mento.
Il percorso argomentativo della sentenza impugnata è perfettamente coerente con i principi affermati da questa Corte secondo la quale: "In tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento" (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493); ipotesi che non pare ricorrere nel caso di specie atteso che il ricorrente si è impossessato dei beni solo dopo avere rimosso le placche antitaccheggio (North Face) e nonostante la presenza degli addetti alla vendita. 1.1.Quanto alla specifica doglianza relativa alla esistenza degli addetti alla vendita questa Corte, sia pure con riferimento alla diversa condotta di danneggiamento ha specificato che "In tema di danneggiamento, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. qualora l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi l'accidentale presenza del medesimo al momento della commissione del fatto" (Sez. 2, n. 15604 del 25/03/2021, Rv. 281120). 2.Va infine evidenziato che, a seguito della entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 del d.lgs. n.150/2022, le fattispecie contestate sono divenute perseguibili a querela: siffatta condizione di procedibilità, ad eccezione del furto presso la profumeria Sephora, è assente per gli altri due episodi di furto negli esercizi commerciali "North Face" e "Carpisa".
Deve evidenziarsi, sul punto, tuttavia, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., la sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità, non consentendo la declaratoria di inammissibilità, l'instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. un., 21 giugno 2018 n. 40150, Salatino).
3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 15 marzo 2